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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31799/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

L'indagato, in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante di una società in accomandita semplice, ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato il riesame contro un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, disposto ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12-bis d.lgs. 74/2000. Il sequestro riguardava il profitto del reato di omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e dei redditi per le annualità 2020, 2021 e 2022. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di legge e l'apparenza della motivazione, poiché il Tribunale non avrebbe esaminato specifiche deduzioni difensive relative alla rideterminazione amministrativa della pretesa tributaria per il 2021, alla definizione mediante accertamento con adesione e rateizzazione, alla sospensione giudiziale dell'atto tributario relativo al 2020 e alla mancata notificazione degli atti relativi al 2022. Con il secondo motivo è stata contestata la configurabilità del reato e del profitto confiscabile, sostenendo che per il 2021 gli importi non superavano la soglia di punibilità e che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato la sospensione dell'atto relativo al 2020 né distinto, per il 2022, l'imposta da interessi, addizionali, sanzioni e contributi. Con il terzo motivo è stata censurata la motivazione sul periculum in mora, ritenuto affermato automaticamente sulla base della sola esistenza del debito tributario e della mancata estinzione integrale, senza indicazione di concreti e attuali indici di dispersione o depauperamento del patrimonio. Con il quarto motivo sono state denunciate l'omessa verifica della persistenza del profitto nel patrimonio sociale, la mancata distinzione tra confisca diretta e per equivalente, la sproporzione del vincolo, la sovrapposizione tra profitto IVA societario e imposte sui redditi personali e l'inadeguata tutela dei terzi estranei alla contestazione penale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che, nelle impugnazioni contro ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali, la violazione di legge comprende anche i vizi motivazionali radicali, quali la motivazione totalmente assente o meramente apparente. Il Tribunale aveva risposto alle articolate censure difensive con formule generiche, limitandosi ad affermare che le circostanze dedotte erano irrilevanti e che il quadro del fumus e del periculum era rimasto invariato. Tale motivazione non consentiva di comprendere le ragioni della conferma del sequestro. Inoltre, il Tribunale aveva omesso di motivare sul periculum in mora, sulla proporzionalità e gradualità della misura, sulla distinzione tra confisca diretta e per equivalente e sulla persistenza del profitto, anche in relazione all'eventuale eccedenza del vincolo. L'ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Pavia per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    La disposizione individua il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali contestato in relazione alle annualità indicate; la Corte non ha definito nel merito la configurabilità del reato, ma ha rilevato l'insufficienza della motivazione del giudice del riesame sulle specifiche questioni dedotte.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    È indicato quale fondamento della confisca, diretta e per equivalente, del profitto dei reati tributari; la verifica della persistenza del profitto e della corretta delimitazione del vincolo richiede una motivazione effettiva.

  • art. 321 c.p.p.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere sorretto dalla valutazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora; quest'ultimo deve essere motivato in rapporto alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo.

  • art. 324 c.p.p.

    Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, il giudice deve confrontarsi con le specifiche censure dell'interessato e motivare sulle questioni rilevanti per la legittimità del vincolo.

  • art. 325 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali è ammesso per violazione di legge; in tale nozione rientrano anche le motivazioni totalmente assenti o meramente apparenti, prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La motivazione del provvedimento giudiziario deve essere effettiva e idonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito; formule assertive e onnicomprensive non soddisfano tale requisito.

  • art. 240 c.p.

    È richiamato quale riferimento della confisca alla quale il sequestro preventivo può essere finalizzato; la misura deve essere motivata anche quanto alla necessità della sua anticipazione.

  • d.lgs. 218/1997

    È richiamato con riguardo alla procedura di accertamento con adesione e alla sua incidenza, quale circostanza dedotta dalla difesa, sulla pretesa tributaria e sul fumus del reato.

  • art. 611 c.p.p.

    È richiamato quale base processuale della memoria difensiva depositata nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riesame di una misura cautelare reale, il giudice deve confrontarsi specificamente con le deduzioni difensive potenzialmente incidenti sul fumus commissi delicti; una formula generica di irrilevanza delle circostanze dedotte integra motivazione apparente e violazione di legge deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
  • La valutazione del fumus commissi delicti non può limitarsi all'astratta configurabilità del reato, ma deve considerare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando le ragioni per cui l'impostazione accusatoria risulti allo stato sostenibile.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione concisa ma effettiva sul periculum in mora, con indicazione degli elementi oggettivi che rendono necessaria l'anticipazione dell'apprensione dei beni rispetto alla conclusione del processo; il periculum non può essere affermato mediante il solo richiamo generico alla permanenza del debito tributario o alla necessità di assicurare la futura confisca.
  • Nel disporre o confermare un sequestro finalizzato alla confisca del profitto, il giudice deve motivare sulla proporzionalità e gradualità della misura, sulla distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente e sulla persistenza del profitto nel patrimonio dell'indagato o dell'ente interessato.
  • L'omessa motivazione su questioni specificamente dedotte e potenzialmente idonee a incidere sull'entità del profitto confiscabile o sull'eccedenza del vincolo determina una violazione di legge rilevante nel ricorso per cassazione contro l'ordinanza di riesame.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioniSequestro preventivo
RamiReati tributariProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConfiscaNullità processuale

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