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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34424/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una intimazione di pagamento fondata su tre cartelle e due avvisi di accertamento. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso del contribuente; la CTR aveva poi dichiarato inammissibile l'appello perché proposto, secondo il giudice regionale, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., assumendo come scadenza l'8 febbraio 2020. Il ricorrente per cassazione deduceva, con il primo motivo, che la CTR aveva errato nel calcolo del termine, poiché l'8 febbraio 2020 cadeva di sabato e il termine doveva slittare al lunedì successivo, 10 febbraio 2020. Gli altri due motivi riguardavano il merito, ma non erano stati esaminati dalla CTR, che si era arrestata alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha rilevato che il termine lungo per l'appello, scadente sabato 8 febbraio 2020, era prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo ai sensi dell'art. 155, comma 5, c.p.c., applicabile anche al processo tributario secondo la giurisprudenza richiamata. Di conseguenza, l'appello non era tardivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché attinenti al merito e non esaminati dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    nel caso di sentenza non notificata, il termine lungo per impugnare è quello previsto dalla norma, ma il suo computo deve coordinarsi con le regole generali di proroga quando la scadenza cade in giorno festivo o equiparato

  • art. 155, comma 5, c.p.c.

    i termini che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo; la regola vale anche nel processo tributario

  • art. 2, comma 1, lett. f), L. 28 dicembre 2005, n. 263

    ha introdotto nel codice di rito la disciplina della proroga al lunedì successivo dei termini scadenti di sabato

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il termine per proporre impugnazione, quando ha decorrenza successiva, si computa escludendo il giorno iniziale e includendo quello finale.
  • Se il dies ad quem di un termine processuale cade di sabato, opera la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo, a prescindere dall'apertura degli uffici o dalla possibilità materiale di ricevere gli atti.
  • L'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello per supposta tardività integra vizio di legge quando non sia stato considerato il meccanismo di proroga del termine processuale.
  • Quando il giudice di appello si arresta alla sola inammissibilità senza esaminare il merito, i motivi che investono questioni non trattate restano inammissibili in cassazione e possono essere riproposti al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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