Cassazione Penale, Sentenza n. 31781/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduce tre censure: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni (telefoniche, ambientali e con captatore informatico) autorizzate originariamente per indagini su Fioretti per riciclaggio e reati tributari, perché il P.M. ha poi riqualificato i fatti come traffico di influenze illecite, reato per il quale le intercettazioni non possono essere autorizzate (richiamo agli artt. 266 e 270 c.p.p.); 2) carenza di gravità indiziaria rispetto al reato di cui all'art. 346-bis c.p. (il ricorrente sostiene di essere stato truffato dall'intermediario Visco, mancanza di un piano corruttivo concreto, assenza di contatti seri con i pubblici ufficiali e di qualsiasi accordo sul corrispettivo, ipotesi di reato impossibile), con richiamo al recente principio delle Sezioni Unite n. 19356/2024; 3) eccessività e non proporzionalità della misura cautelare applicata: il ricorrente lamenta che basti una misura interdittiva, anche alla luce delle dimissioni dal ruolo nella società (giugno 2023) e del tenue precedente penale risalente agli anni '90.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per la valenza preclusiva derivante dall'avvenuto esercizio dell'azione penale e dall'avvio del giudizio immediato, che impedisce di rimettere in discussione la valutazione dei "gravi indizi" in assenza di fatti sopravvenuti idonei a modificarla. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si limita a un generico dissenso rispetto alla valutazione del Tribunale; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale sulle esigenze cautelari, richiamando la gravità della condotta, l'uso concordato di schede intestate a terzi e i precedenti specifici del ricorrente, e ha ritenuto irrilevanti le dimissioni dalla società. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 346-bis cod. pen.
Norma sostanziale oggetto della contestazione per la quale si valutavano la gravità indiziaria e la sussistenza del reato; la Corte non è entrata nel merito della sua applicazione per motivi processuali (inammissibilità)
art. 266 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, essendo il fatto poi riqualificato come traffico di influenze illecite, le intercettazioni non potevano essere autorizzate e dunque sarebbero inutilizzabili
art. 270 cod. proc. pen.
Richiamato congiuntamente all'art. 266 c.p.p. sul divieto di intercettazioni per la fattispecie ritenuta dal P.M.
artt. 453 e 455 cod. proc. pen.
Richiamati dalla giurisprudenza citata per spiegare che il giudizio immediato presuppone l'evidenza della prova verificata dal giudice per le indagini preliminari, con effetto preclusivo sulla possibilità di rimettere in discussione i gravi indizi
Sezioni Unite, sent. n. 19356/2024
Principio richiamato dal ricorrente in tema di rapporti tra la precedente disciplina e l'attuale art. 346-bis; la Corte di legittimità non ha però valutato il merito per via della preclusione processuale
Sez. U, n. 38 del 25/10/1995 (Liotta)
Precedente citato dalla Corte per il principio secondo cui l'instaurazione del giudizio immediato ha efficacia preclusiva sulla riesamina dei "gravi indizi"
Corte Cost., n. 186/2000
Richiamata in riferimento al criterio della condanna alle spese e alle ammende anche se il ricorso è stato proposto non in colpa rispetto alla inammissibilità
Massime di principio
- Se, dopo le indagini, viene disposto il giudizio immediato, la possibilità di impugnare davanti alla Cassazione la valutazione dei "gravi indizi" è fortemente limitata: occorrono fatti sopravvenuti idonei a modificare la valutazione, altrimenti le censure risultano inammissibili.
- La questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni (perché autorizzate per un reato diverso poi riqualificato) è rilevante ma, se non sorretta da fatti sopravvenuti e se il processo è già stato instaurato, può rimanere inapplicata per effetto della preclusione processuale; per far valere tale vizio è strategico sollevare tempestivamente la questione e documentare effetti probatori concreti sul compendio probatorio.
- Nel sindacato sulla misura cautelare, la mera dimostrazione di dimissioni da incarichi societari non è necessariamente sufficiente a escludere le esigenze cautelari quando sussistono elementi quali precedenti specifici, una rete relazionale consolidata e comportamenti concreti (es. uso di schede intestate a terzi) che rendono attuale il rischio di reiterazione.
- Per impugnare con successo la sussistenza della gravità indiziaria è necessario portare elementi nuovi e specifici (fatti sopravvenuti, prove documentali o riscontri che mettano in crisi la ricostruzione accusatoria); argomentazioni di natura meramente teorica o generica sul ruolo dell'intermediario o sulla "mancanza di serietà" delle intenzioni sono spesso insufficienti in sede di legittimità se il processo è già iniziato.
- Quando si contesta l'utilizzabilità di acquisizioni probatorie delicate (intercettazioni, captatori), è importante collegare la censura alla concreta incidenza di tali acquisizioni sulla decisione cautelare o sulla qualificazione del fatto, e prospettare rimedi processuali adeguati e tempestivi.
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