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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46114/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) errata qualificazione giuridica dei fatti, chiedendo la derubricazione al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla confisca dell'autovettura e del telefono, deducendo che la confisca non era oggetto di patto e che il GIP non avrebbe adeguatamente dimostrato il nesso di pertinenzialità (autovettura usata per esigenze quotidiane, telefono con sim diversa da quella intercettata).

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo (erronea qualificazione) perché la diversa qualificazione non risultava "evidente" o palese alla luce del capo di imputazione e della motivazione sintetica della sentenza di patteggiamento. Il secondo motivo è stato in parte accolto: la confisca del telefono è stata ritenuta legittima in ragione delle intercettazioni e dell'uso costante del dispositivo per i contatti con i clienti; la confisca dell'autovettura è stata invece annullata per carenza di motivazione e di specificazione del nesso di pertinenzialità e rimessa al Tribunale di Lucca per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio di patteggiamento; la sentenza ex art. 444 è impugnabile in cassazione nei limiti stabiliti dall'art. 448 c. 2-bis e consente una motivazione sintetica, ma non quando si applicano misure non pattuite come la confisca.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che sanziona i reati in materia di stupefacenti; il ricorrente invocava la derubricazione al comma 5 (fattispecie meno grave), ma la Corte ha ritenuto che la diversa qualificazione non risultasse pacificamente evidente dagli atti.

  • art. 240 cod. pen.

    Prevede la confisca facoltativa delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono prodotto/profitto; la Corte richiama la necessità di un nesso di pertinenzialità/strumentalità non necessariamente di indispensabilità, ma nemmeno meramente occasionale.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso in cassazione per sentenze di patteggiamento emesse dopo il 3/8/2017, consentendo il ricorso per errata qualificazione solo se la qualificazione è palesemente eccentrica rispetto all'imputazione.

  • art. 125 comma 3 e art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamate nel contesto delle formalità procedurali e della motivazione; richiamano l'obbligo di motivazione e i limiti della motivazione sintetica nel rito concordato, che però non esime il giudice dall'argomentare adeguatamente quando dispone misure non pattuite.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è molto limitato: l'erronea qualificazione è impugnabile solo se la diversa qualificazione risulta palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione e alla motivazione sintetica.
  • La motivazione nelle sentenze di patteggiamento può essere sintetica, ma quando il giudice dispone una confisca non oggetto di patto l'onere motivazionale aumenta: occorre spiegare il nesso di pertinenzialità tra bene e reato.
  • Per la confisca di un'autovettura in reati di stupefacenti non è sufficiente il mero impiego occasionale: è necessario dimostrare un collegamento stabile e funzionale (es. modifiche strutturali, uso costante nell'organizzazione del reato o inserimento continuativo nel modus operandi).
  • Per la confisca del telefono cellulare è sufficiente dimostrare l'asservimento del dispositivo all'attività di spaccio (uso continuativo per contatti con acquirenti); la presenza di sim diverse non esclude la pertinenzialità del dispositivo.
  • Se la confisca non è stata pattuita, il condannato può ottenere la cassazione per carenza di motivazione; in caso di annullamento la materia viene rinviata al giudice di merito per nuovo esame attenendosi ai criteri indicati dalla Corte.

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