Sentenza n. 4573/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di decadenza (cod. prat. P-CE/L/Q/2023/115546) del nulla osta all’ingresso, rilasciato in favore del lavoratore Sig. BOYATI SANOWAR, in data 18.08.2025 - su istanza del ricorrente, datore di lavoro, Sig. MARTINO GIUSEPPE, (ID PRATICA: (CE0308457478), emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione – Prefettura di Caserta notificato il 18.8.2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso, precedente e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di decadenza del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, adottato per decorso del termine di validità di sei mesi
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato di un cittadino del Bangladesh e il titolo era stato trasmesso alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana a Dhaka. Il lavoratore aveva presentato tempestivamente la domanda di visto, ma, prima del rilascio, era entrato in vigore il d.l. n. 145/2024, che aveva sospeso l'efficacia dei nulla osta già rilasciati in favore di lavoratori provenienti da Paesi a particolare rischio di frode documentale, tra cui il Bangladesh, sospendendo altresì i procedimenti di rilascio dei visti fino alla conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche da parte dello Sportello unico per l'immigrazione. La Prefettura, in data 18 agosto 2025, aveva dichiarato la decadenza del nulla osta per il decorso del termine semestrale previsto dall'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, senza considerare la sospensione legale dell'efficacia del titolo e del procedimento. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione apparente e violazione dei principi di buona fede e buon andamento, nonché violazione della disciplina speciale sopravvenuta, sostenendo che il mancato rilascio del visto non fosse imputabile al ricorrente o al lavoratore, i quali avevano tempestivamente attivato la procedura, ma all'inerzia dell'Amministrazione e alla sospensione ex lege.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di decadenza. Ha ritenuto che l'interpretazione ordinaria dell'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, secondo cui il nulla osta perde efficacia dopo sei mesi dal rilascio senza ingresso del lavoratore, non potesse operare senza tener conto della disciplina speciale dell'art. 3 d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024. Poiché alla data di entrata in vigore del decreto non era stato rilasciato il visto e il lavoratore aveva presentato tempestivamente la relativa domanda, operava la sospensione legale dell'efficacia del nulla osta e del procedimento consolare. Tale sospensione comportava anche la sospensione del termine semestrale di validità del nulla osta, previsto dall'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. La Prefettura, dichiarando automaticamente la decadenza senza completare le verifiche previste dalla disciplina sopravvenuta, aveva applicato il termine come se la sospensione non esistesse, frustrando la possibilità per il titolare di ottenere il visto e di fare ingresso in Italia. Il giudice ha inoltre ritenuto illogico e contrario a ragionevolezza e buon andamento far decorrere un termine decadenziale durante il periodo in cui l'efficacia del titolo era legalmente congelata e il comportamento richiesto al titolare era inesigibile. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Il termine di validità di sei mesi del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato deve ritenersi sospeso quando l'efficacia del nulla osta sia sospesa direttamente dalla legge.
art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
il nulla osta abbia una validità di sei mesi dalla data del rilascio
La regola generale sulla validità semestrale del nulla osta non può determinare la decadenza durante un periodo di sospensione legale dell'efficacia del titolo.
art. 3, comma 2, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, che è inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.
La norma sospende sia l'efficacia dei nulla osta già rilasciati sia i procedimenti consolari pendenti, fino alla conferma espressa dello Sportello unico; la sospensione legale neutralizza, per la sua durata, il decorso del termine di validità del nulla osta.
art. 3, comma 3, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Fino al 31 dicembre 2025 la disciplina speciale si applica anche ai lavoratori cittadini del Bangladesh.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il ricorrente ha dedotto l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la decisione accoglie il ricorso sulla diversa e assorbente illegittimità sostanziale della decadenza.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta sospende ex lege l'efficacia di un titolo amministrativo e il procedimento necessario per utilizzarlo, sono sospesi anche i termini di validità o decadenza collegati all'esercizio del titolo, salvo diversa espressa previsione normativa.
- Il termine decadenziale previsto per l'utilizzazione di un nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato non può decorrere durante il periodo in cui l'efficacia del nulla osta è legalmente sospesa e il rilascio del visto è impedito dalla sospensione del procedimento consolare.
- L'Amministrazione non può dichiarare automaticamente la decadenza di un nulla osta per mancato ingresso del lavoratore senza verificare l'incidenza di una disciplina speciale sopravvenuta che abbia sospeso l'efficacia del titolo e imposto ulteriori verifiche amministrative.
- La decadenza collegata all'inerzia nell'utilizzo di un titolo autorizzatorio presuppone che il titolare sia posto nella condizione giuridica di utilizzarlo; non può operare quando l'adempimento richiesto è divenuto inesigibile per effetto di una sospensione legislativa.
- È contrario ai principi di ragionevolezza e buon andamento far decorrere un termine decadenziale durante il periodo in cui la stessa legge impedisce al titolare di conseguire il risultato necessario per conservare o utilizzare il titolo.
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