Cassazione Civile, Ordinanza n. 41265/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio sin dal primo grado, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo a contraddittorio integro e per la regolazione delle spese. L'esame del motivo di ricorso sul merito è rimasto assorbito.
Esito
Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento a una società di persone, rettificando IRAP, IVA e IRPEF. Una socia aveva impugnato l'atto davanti alla commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso. In appello l'Agenzia aveva ottenuto riforma della decisione, sostenendosi l'inammissibilità del ricorso della socia per difetto di legittimazione attiva in relazione ai redditi di partecipazione, ritenuti conseguenza automatica del maggior reddito accertato in capo alla società. Con il ricorso per cassazione la socia deduceva violazione degli artt. 40 del DPR 600/1973, 5 del DPR 917/1986 e 100 c.p.c., assumendo che il socio sarebbe sempre legittimato a far valere questioni personali e che era errata l'idea di una cristallizzazione del reddito nei suoi confronti. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare assorbente: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci necessari, poiché l'accertamento riguardava inscindibilmente società e soci.
Norme richiamate
art. 40 DPR 600/1973
richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimazione del socio a contestare l'accertamento; la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento della questione
art. 5 DPR 917/1986
richiamato dalla ricorrente in relazione all'imputazione per trasparenza dei redditi di partecipazione; il motivo resta assorbito
art. 100 c.p.c.
invocato dalla ricorrente sul profilo dell'interesse ad agire; non esaminato nel merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
richiamato per affermare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nel processo tributario
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
richiamato per la riunione dei ricorsi autonomamente proposti da tutte le parti
art. 39 c.p.c.
richiamato quale criterio per la riunione davanti al giudice preventivamente adito
art. 383, comma 3, c.p.c.
indicato come base del rinvio al giudice di primo grado dopo la cassazione per nullità del processo
Massime di principio
- Nei giudizi tributari che hanno ad oggetto accertamenti relativi a società di persone e ai redditi imputati per trasparenza ai soci, ricorre un litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, poiché l'accertamento è unitario e inscindibile.
- Se il ricorso o l'impugnazione è stato introdotto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il giudice deve rilevare d'ufficio la nullità dell'intero giudizio in ogni stato e grado del processo.
- Quando manchi la partecipazione di uno o più soci necessari, il giudice di primo grado deve disporre l'integrazione del contraddittorio; in mancanza, la sentenza è affetta da nullità assoluta.
- La questione del litisconsorzio necessario è preliminare e assorbente rispetto alle doglianze di merito sull'accertamento o sulla legittimazione ad impugnare nel merito.
- Nel processo tributario, se tutti i soggetti necessari hanno autonomamente proposto ricorso, occorre la riunione dei procedimenti; se invece alcuni non sono presenti, va ordinata l'integrazione del contraddittorio.
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