Sentenza n. 848/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto assessoriale regionale che individua le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 e quantifica i relativi importi di payback
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto regionale chiedendone l'annullamento nella parte relativa alla propria inclusione negli elenchi delle aziende fornitrici soggette al payback e all'importo posto a suo carico. Ha dedotto, in primo luogo, l'incompetenza dell'Assessore alla salute a emanare l'atto, in violazione della normativa regionale sull'organizzazione amministrativa e dell'art. 4, comma 2, del d.m. 6 ottobre 2022. In secondo luogo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione del d.m. 6 ottobre 2022 per la mancata partecipazione procedimentale delle aziende fornitrici. Secondo la ricorrente, il sistema informatico degli ordinativi del servizio sanitario regionale per gli anni 2015-2018 non consentiva di scomporre le forniture nei relativi codici e, in particolare, nel codice BA0210 relativo ai dispositivi medici; pertanto, nelle fatture era indicato soltanto l'ordinativo dell'azienda sanitaria, senza evidenziare la parte eventualmente riferibile ai dispositivi medici. La questione sarebbe stata rilevante perché la ricorrente aveva partecipato a procedure composite, aventi ad oggetto anche beni diversi dai dispositivi medici. La ricorrente ha inoltre chiesto l'acquisizione degli atti previsti dal d.m. 6 ottobre 2022.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi relativi all'incompetenza dell'Assessore e alla partecipazione procedimentale, poiché la giurisdizione deve essere verificata preliminarmente rispetto a ogni altra questione. Il Collegio ha ritenuto che il decreto regionale di payback non costituisca espressione di un potere autoritativo discrezionale o tecnico-discrezionale, ma si limiti ad attuare in modo vincolato la disciplina statale e i decreti ministeriali presupposti. Alle Regioni spettano soltanto la verifica della coerenza dei dati contabili, l'individuazione delle aziende fornitrici e la determinazione dell'importo dovuto sulla base del fatturato e della percentuale di ripiano già stabiliti dalla legge e dagli atti statali. L'attività regionale è quindi meramente ricognitiva, tecnico-contabile e riepilogativa, priva di margini di discrezionalità e non implicante spendita di potere autoritativo. La posizione dell'impresa è qualificata come diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto e, correlativamente, come obbligazione patrimoniale nei confronti della Regione. La controversia riguarda dunque un rapporto paritario a valle dell'esercizio del potere statale, nel quale l'impresa contesta il quantum debeatur, e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario secondo il criterio del petitum sostanziale. Il TAR ha precisato che la qualificazione dell'atto come 'provvedimento' e l'eventuale indicazione, in esso contenuta, della possibilità di impugnazione davanti al giudice amministrativo non incidono sulla natura effettiva della controversia. La ricorrente è stata informata della possibilità di riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., salve eventuali preclusioni e decadenze. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della società privata non costituita.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, conv. con modif. dalla l. 125/2015
La disciplina statale determina il tetto di spesa, certifica il suo eventuale superamento e stabilisce la quota di ripiano; alle Regioni spetta definire gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, verificare la documentazione contabile e imporre il pagamento delle somme dovute.
d.m. Ministero della salute 6 luglio 2022
Certifica il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e quantifica la quota complessiva di ripiano a carico delle aziende fornitrici.
d.m. Ministero della salute 6 ottobre 2022
Stabilisce le linee guida per la ricognizione delle fatture, il calcolo e la validazione del fatturato delle aziende, la verifica regionale dei dati e l'adozione degli elenchi con gli importi di ripiano; le attività regionali risultano vincolate e prive di margini di discrezionalità.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine di legge, salve preclusioni e decadenze.
art. 133 c.p.a.
Il giudizio non rientra in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; il riparto va quindi determinato in base alla natura della situazione giuridica azionata e al petitum sostanziale.
art. 2, comma 1, l.r. 10/2000
Norma richiamata dalla ricorrente a fondamento della censura di incompetenza dell'Assessore; il motivo non è stato esaminato per il previo difetto di giurisdizione.
art. 4, comma 2, d.m. Ministero della salute 6 ottobre 2022
Norma richiamata dalla ricorrente per contestare la competenza all'adozione del decreto regionale; la relativa questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Quando un atto regionale di attuazione del payback sui dispositivi medici si limita a ricognire i dati contabili, individuare le aziende fornitrici e calcolare l'importo dovuto sulla base di presupposti, percentuali e importi già fissati dalla legge e dagli atti statali, l'attività regionale è vincolata, meramente tecnico-contabile e priva di esercizio di potere autoritativo.
- La controversia con cui un'azienda fornitrice contesta l'inclusione nell'elenco del payback o il corretto calcolo della somma dovuta ha ad oggetto un diritto soggettivo di natura patrimoniale e un rapporto obbligatorio a valle dell'esercizio del potere pubblico; essa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che venga in concreto contestato l'esercizio di un potere autoritativo rientrante nella giurisdizione amministrativa.
- Nel riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla natura effettiva della situazione giuridica dedotta, non alla denominazione formale dell'atto come 'provvedimento' né all'indicazione, eventualmente contenuta nell'atto stesso, del giudice amministrativo quale giudice competente.
- La verifica della giurisdizione è preliminare rispetto all'esame delle questioni di competenza dell'organo emanante, dei vizi procedimentali e degli altri motivi di legittimità dell'atto.
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