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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01460/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio incidentale di divisione promosso dal creditore di uno dei debitori, nell'ambito di un'esecuzione, per sciogliere una comunione ereditaria e una comunione ordinaria aventi ad oggetto diversi immobili. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di collazione, disposto lo scioglimento delle comunioni e la vendita di alcuni beni. In appello interveniva una figlia del debitore-preteso erede, deducendo che non era stata provata l'accettazione dell'eredità del de cuius da parte del padre, che questi era stato evocato quando il diritto di accettare era già prescritto e che, quindi, la successione si sarebbe devoluta ai figli per rappresentazione. I ricorrenti censurano la Corte d'appello per avere, pur richiamando correttamente i principi sulla necessità della prova dell'accettazione dell'eredità e sull'irrilevanza della contumacia ai fini della non contestazione, poi di fatto presunto la qualità di erede del convenuto contumace sulla base di elementi ritenuti inidonei: mancata contestazione di altri convenuti costituiti, testamento del de cuius, situazione apparente, esiti della consulenza tecnica e intestazioni catastali. Deducevano inoltre la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario nel giudizio di divisione, per non essere stati evocati tutti gli eredi di una comproprietaria deceduta e per non essere stati chiamati i figli del preteso erede, nonché l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità e sulla richiesta di integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, nei giudizi promossi contro il preteso erede per debiti del de cuius, l'apertura della successione non basta a provare la qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione espressa o tacita, e che tale prova grava su chi agisce. Ha ribadito che la contumacia ha valore neutro e non consente di applicare il principio di non contestazione ai fatti costitutivi della domanda; né la mancata contestazione da parte di altri convenuti costituiti può supplire alla mancata prova dell'accettazione quando il rapporto processuale è inscindibile e unitario. Ha inoltre rilevato che, in una divisione ereditaria, la mancata chiamata di tutti i litisconsorti necessari integra nullità dell'intero procedimento. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti dei figli del preteso erede e di tutti gli eredi della comproprietaria deceduta, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'assunzione della qualità di erede incombe su chi agisce contro il preteso erede, poiché l'accettazione è elemento costitutivo della domanda.

  • art. 459 c.c.

    La delazione successoria non comporta di per sé l'acquisto della qualità di erede.

  • art. 474 c.c.

    L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita e solo essa determina l'acquisto della qualità di erede.

  • art. 480 c.c.

    Era dedotta la prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorso il termine decennale dall'apertura della successione.

  • art. 481 c.c.

    La parte attrice non aveva attivato il procedimento per la fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità.

  • art. 467 c.c.

    I figli del preteso erede venivano indicati come chiamati per rappresentazione nella successione del nonno.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non è applicabile nei confronti del contumace e, nei litisconsorzi necessari non integralmente costituiti, non può sostituire la prova dei fatti costitutivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Era denunciata l'omessa pronuncia sulla richiesta di integrazione del contraddittorio e sulle eccezioni sollevate.

  • art. 784 c.p.c.

    Nel giudizio di divisione ereditaria vi è litisconsorzio necessario tra i coeredi e i creditori opponenti.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del necessario coinvolgimento di tutti i soggetti interessati alla decisione uniforme.

  • art. 350 c.p.c.

    In appello, se rilevato il difetto di contraddittorio, il giudice deve attivare i rimedi processuali conseguenti.

  • art. 354 c.p.c.

    Il difetto di integrità del contraddittorio, rilevato in appello, impone la rimessione della causa al primo giudice.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per il principio del contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per il litisconsorzio necessario.

  • art. 107 c.p.c.

    Richiamato per la partecipazione dei terzi necessaria ai fini della decisione.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato per la struttura del processo e la necessità di decisione uniforme.

  • art. 270 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle contestazioni processuali.

  • art. 383 c.p.c.

    In cassazione, la nullità derivante dal difetto di litisconsorzio necessario comporta cassazione con rinvio al primo giudice.

Massime di principio

  • Nelle azioni promosse contro un soggetto in qualità di erede per debiti del de cuius, la sola apertura della successione non prova la qualità di erede: l'attore deve dimostrare l'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, quale fatto costitutivo della domanda.
  • La contumacia del convenuto è un comportamento processualmente neutro e non equivale né ad ammissione dei fatti costitutivi allegati dall'attore né a accettazione tacita dell'eredità.
  • Il principio di non contestazione non può essere invocato per supplire alla mancanza di prova dei fatti costitutivi quando il convenuto è contumace; in presenza di litisconsorzio necessario il giudice deve comunque verificare la prova piena della pretesa.
  • Nel giudizio di divisione ereditaria la mancata chiamata di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità dell'intero processo, rilevabile anche d'ufficio nei gradi successivi.
  • Se il difetto di integrità del contraddittorio emerge in appello, la causa deve essere rimessa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio; in cassazione la sentenza va cassata con rinvio.
  • Le risultanze catastali o la mera situazione apparente non sono, di per sé, idonee a provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicatoNullitàPrescrizioneInterposizione fittizia

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