Cassazione Civile, Ordinanza n. 24679/2023 del 16/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un soggetto aveva donato alle figlie la nuda proprietà di un fabbricato, riservandosi l’abitazione, e aveva trasferito loro anche la piena proprietà di un fabbricato attiguo con terreno. Al momento dell’atto, egli era debitore nei confronti della banca, che aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo. La banca aveva chiesto in giudizio, in via principale, la simulazione assoluta della donazione e, in subordine, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., sostenendo che l’atto avesse diminuito la garanzia patrimoniale e reso più difficile il soddisfacimento del credito. In primo grado il tribunale aveva escluso la revocatoria ritenendo insussistente la consapevolezza del pregiudizio, poiché il debitore riteneva sufficienti le partecipazioni societarie rimaste nel proprio patrimonio. In appello la decisione era stata riformata, valorizzando la qualità di imprenditore del debitore e la maggiore difficoltà di aggressione del bene residuo. Con il ricorso per cassazione i donatari hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 345, 163 e 183 c.p.c., per asserita novità in appello del fatto della qualità di imprenditore; 2) violazione degli artt. 2727, 2729 e 2901 c.c., per uso scorretto delle presunzioni nel ritenere provata la scientia damni; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, cioè la permanenza nel patrimonio del debitore della partecipazione societaria. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e inammissibile, oltre che infondato, il terzo, osservando che la conoscenza del pregiudizio può essere desunta da elementi anche indiretti, che il danno revocatorio comprende pure la maggiore difficoltà di soddisfazione del credito e che la partecipazione residua era comunque stata valutata dai giudici di merito come insufficiente e soggetta a fluttuazioni di valore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva accolto la domanda revocatoria della banca. Ha ritenuto legittimo il ricorso alle presunzioni per desumere la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore, ha escluso che la qualità di imprenditore costituisse un fatto nuovo soggetto a preclusioni processuali e ha giudicato non decisivo il fatto della permanenza di una partecipazione societaria nel patrimonio del debitore, già considerata nella motivazione di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L’azione revocatoria ordinaria è fondata quando l’atto di disposizione diminuisce la garanzia patrimoniale e rende più difficile la soddisfazione del credito; la consapevolezza richiesta al debitore riguarda anche la mera maggiore difficoltà di recupero del credito.
art. 2727 c.c.
La presunzione semplice è legittima se il fatto ignoto è tratto da elementi noti idonei a sorreggere inferenze ragionevoli.
art. 2729 c.c.
Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto tali requisiti sono stati ritenuti integrati dalla qualità soggettiva del debitore, dalla natura e dal valore del bene residuo e dalla sua fluttuazione.
art. 345 c.p.c.
La qualità soggettiva del debitore, non essendo elemento costitutivo della domanda revocatoria, non è soggetta alle preclusioni proprie dei fatti costitutivi nuovi; può essere valorizzata dal giudice se già emergente dagli atti o comunque non contestata.
art. 163 c.p.c.
Richiamato dalla censura processuale dei ricorrenti, ma ritenuto non pertinente perché la qualità del debitore non costituiva un fatto costitutivo da introdurre nei termini dell’atto introduttivo.
art. 183 c.p.c.
Richiamato dalla censura processuale dei ricorrenti, ma escluso che vi fosse un’illecita introduzione tardiva di un fatto nuovo rilevante ai fini della domanda.
art. 115 c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile/infondato perché il fatto della permanenza della partecipazione societaria non era controverso e comunque era stato espressamente valutato dai giudici di merito.
art. 116 c.p.c.
Non è ravvisabile violazione del libero convincimento quando il giudice di merito apprezza gli elementi istruttori e li utilizza come base logica della decisione, senza travalicare il sistema legale della prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria ordinaria il pregiudizio al creditore non richiede la perdita totale della garanzia patrimoniale: è sufficiente che l’atto renda più difficile o meno agevole la soddisfazione del credito.
- La consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato al creditore può essere provata anche in via presuntiva, mediante elementi gravi, precisi e concordanti ricavati dalla situazione patrimoniale complessiva e dalla natura dei beni residui.
- La qualità soggettiva del debitore e le circostanze da cui desumere la scientia damni non costituiscono necessariamente fatti costitutivi soggetti a preclusione, potendo essere valorizzati dal giudice se emergenti dagli atti o non contestati.
- In sede di legittimità non è utile censurare come omesso un fatto che sia pacifico tra le parti o che risulti comunque espressamente esaminato nella motivazione di merito.
- Non integra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la critica che si risolva nella richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio, se il giudice di merito ha seguito un ragionamento inferenziale coerente con le regole della prova presuntiva.
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