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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27126/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva confermato, con parziale modifica, il regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen. imposto dal DAP dopo sanzione disciplinare per aggressione e colluttazione. Il ricorrente deduceva: (i) carenza dei presupposti di legge per la sorveglianza particolare e vizio di motivazione per non avere considerato le deduzioni difensive e richieste istruttorie; (ii) illegittimità e mancata motivazione delle singole restrizioni (divieto di attività sportiva, limitazione dell'aria, divieto di ascolto radio) in violazione dell'art. 14-quater Ord. pen., nonché violazione di principi costituzionali e convenzionali (artt. 3 CEDU; artt. 13, 27, 32, 34 Cost.) e di norme processuali (artt. 121, 125, 178 cod. proc. pen.).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei presupposti per il regime di sorveglianza particolare sulla base della gravità dei fatti (aggressione e colluttazione, uso di condotte fraudolente precedenti) e che le deduzioni difensive fossero generiche, rivalutative e non autosufficienti, aggravate dall'assenza del decreto applicativo del DAP tra gli atti allegati, il che ha impedito il sindacato di merito in sede di legittimità. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 14-bis

    art. 14-bis, comma 1, lett. a)

    Il regime di sorveglianza particolare richiede comportamenti specifici del detenuto che compromettono la sicurezza o l'ordine nell'istituto; ha natura disciplinare e mira a prevenire condotte aggressive o di soggezione sugli altri detenuti.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 14-quater

    art. 14-quater, comma 3 e 4

    Le singole restrizioni devono essere motivatamente indicate nel provvedimento che dispone la sorveglianza particolare; alcune attività e diritti (igiene, vitto, colloqui con difensori e familiari, lettura, pratiche di culto, ecc.) non possono essere in ogni caso oggetto di restrizione.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 39

    Prevede sanzioni disciplinari come l'esclusione dalle attività in comune; la sanzione irrogata per l'aggressione è stata il fatto che ha giustificato l'intervento restrittivo successivo.

  • Codice di procedura penale

    artt. 121, comma 2; 125, comma 3; 178, comma 1

    Richiamate in relazione ai vizi di motivazione e alle garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che non si ravvisassero violazioni tali da giustificare l'ammissione del ricorso, anche per carenza di autosufficienza del gravame.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 10

    Richiamato dal ricorrente tra le norme dell'ordinamento penitenziario; la Corte non ha ritenuto che dall'art. 10 emergessero profili tali da incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato nel contesto concreto.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Richiamata per eccezioni in tema di trattamenti inumani o degradanti; la Corte non ha ritenuto che le misure impugnate costituissero violazione di tale principio nel caso concreto.

  • Costituzione italiana

    artt. 13, 27, 32, 34 Cost.

    Richiamate in rapporto alle garanzie sulla libertà personale, dignità, salute e istruzione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi idonei a provare una violazione di tali diritti nella decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen. richiede fatti specifici e gravi che compromettano l'ordine o la sicurezza dell'istituto: aggressioni o condotte che dimostrino pericolosità o soggezione sugli altri detenuti giustificano l'adozione della misura.
  • Le singole restrizioni contenute in un provvedimento di sorveglianza particolare devono essere espressamente motivate e specificate nel provvedimento, conformemente all'art. 14-quater; tuttavia, la loro legittimità va valutata in rapporto alla proporzione tra gravità dei fatti e misure adottate.
  • In sede di impugnazione è essenziale allegare gli atti decisivi (es. decreto applicativo del DAP); l'omissione di documenti chiave può rendere il ricorso generico e inammissibile, impedendo il controllo di legittimità sui singoli profili.
  • Il riesame Giurisdizionale non può trasformarsi in una nuova valutazione di merito: osservazioni generiche o rivalutazioni dei fatti senza elementi probatori o allegati non sono idonee a superare la soglia di ammissibilità in cassazione.
  • L'interesse del detenuto alla decisione persiste anche dopo la scadenza del provvedimento impugnato, poiché la pronuncia può avere valore conformativo per future riedizioni del potere amministrativo.
  • Se si contesta la sproporzione di singole restrizioni è necessario dedurre in modo specifico i profili di incongruità e produrre elementi (o l'atto amministrativo) che consentano il sindacato di legittimità.

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