Cassazione Penale, Sentenza n. 42617/2022 del 10/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/04/2022 con cui il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto del GIP (17/03/2022) di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 44 d.lgs. n. 504/1995, di denaro, aree di parcheggio, uffici e mezzi della società. La ricorrente ha sostenuto che la società era estranea all'illecito contestato (sottrazione di prodotti petroliferi al pagamento dell'accisa) perché tali condotte sarebbero state poste in essere da un dipendente infedele, già licenziato; ha inoltre dedotto che il rapporto commerciale con la fornitrice 91Petroli S.r.l. era di scarsa entità rispetto all'attività complessiva, risultando così la misura eccessiva, sproporzionata e non adeguata in quanto inibente l'intera attività commerciale della società.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi della difesa, osservando che la contestazione fattuale non è stata negata e che il Tribunale del riesame ha motivato adeguatamente la decisione: dalle indagini emergerebbe che le condotte fraudolente erano imputabili ai vertici aziendali e che gli immobili e gli automezzi sequestrati erano strettamente pertinenti e strumentali ai reati di contrabbando di oli e petroli, quindi non era possibile ridimensionare il sequestro. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000 e della mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo; invocata quale titolo giuridico del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca adottato nei confronti della società.
art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995
Norma relativa alle disposizioni in materia di accise su oli e prodotti petroliferi; rilevante perché il sequestro è stato disposto in relazione a reati consistenti nella sottrazione al pagamento dell'accisa e contrabbando di prodotti petroliferi.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiesta dalla difesa per far valere la violazione di legge e il vizio di motivazione (motivazione inesistente o apparente). La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame non fosse inesistente o apparente e quindi non sussistesse la violazione invocata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per condannare la ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende.
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte per valutare la sussistenza della "colpa" nella presentazione del ricorso. Considerato che non risulta che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere ritenuto proporzionato e adeguato quando gli elementi probatori indicano che i beni sono strumentali o pertinenti al reato, anche se il reato è stato materialmente commesso da un dipendente: è possibile l'imputazione dell'illecito alla compagine aziendale se emergono responsabilità dei vertici o un assetto organizzativo che ha favorito il reato.
- La semplice produzione di un atto di licenziamento o la dichiarazione di estraneità della società non sono necessariamente sufficienti a ottenere la riduzione o la revoca del sequestro; occorre fornire prove concrete che i beni sequestrati non siano pertinenti al reato o che l'attività illecita sia del tutto confinata a soggetti isolati e non riconducibile all'organizzazione aziendale.
- Per contrastare efficacemente un sequestro reale è utile dimostrare con documentazione (contratti, flussi commerciali, rapporti con fornitori, accertamenti interni e consulenze tecniche) che le operazioni contestate erano marginali rispetto all'attività aziendale e che gli specifici beni non erano utilizzati per la commissione dei reati.
- In sede di impugnazione occorre proporre censure precise e circostanziate sulla motivazione dell'ordinanza impugnata: la mancanza di contestazione fattuale o di elementi probatori alternativi indebolisce la posizione del ricorrente e può portare all'inammissibilità o al rigetto del ricorso.
- L'impugnazione manifestamente infondata può comportare l'addebito delle spese processuali e, in casi valutati equitativamente, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la giurisprudenza esamina anche l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso prima di irrogare sanzioni ulteriori.
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