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Sentenza

Sentenza n. 3395/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento - dell’ordinanza del Comune di Cantù - Area di Gestione del Territorio SUE/Urbanistica n. 4 Registro e n. 29 Registro Generale del 19.03.2025 recante quale oggetto “rimozione delle opere e dei manufatti eseguiti in assenza di titolo sulla sede stradale di via Jesolo, insistenti sul mappale 9893 fg. 11 del Catasto Terreni, in contrasto con la disciplina urbanistico/edilizia e ripristino delle condizioni di sicurezza”; - e comunque di ogni altro atto e/o provvedimento ed esso presupposto, antecedente, conseguente e comunque connesso, ancorché conosciuto, ivi compresa la comunicazione del 7.11.2024 recante ad oggetto “avvio procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’accertamento ex art. 27 D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Vigilanza sull’attività urbanistico edilizia” e la successiva concessione di proroga del termine ex art.10 Legge 241/90 del 5.12.2024”;

Giustizia amministrativa202502068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimozione di opere e manufatti realizzati sulla sede stradale di via Jesolo, con ripristino e messa in sicurezza della sede stradale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale adottata ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001, con la quale era stata disposta la rimozione di una rampa di scale in muratura, di un cancelletto pedonale, di quattro montanti metallici destinati alla posa di una ringhiera e di due dissuasori di sosta, oltre al ripristino della sede stradale. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 6-bis, 22 e 37 d.P.R. 380/2001, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto previamente qualificare le opere e verificare se fossero soggette a permesso di costruire, SCIA o CILA, nonché censurando il difetto di istruttoria e di motivazione. Hanno inoltre contestato il richiamo all'art. 34 d.P.R. 380/2001, ritenendo che l'amministrazione non avesse individuato la specifica difformità delle opere rispetto a un titolo edilizio. È stata dedotta anche la violazione dell'art. 9-bis d.P.R. 380/2001, poiché una DIA del 2012 relativa alla realizzazione di un porticato avrebbe rappresentato una scala di tre gradini già esistente, mentre i ricorrenti ne affermavano l'esistenza almeno dal 1987. Infine, è stata dedotta la violazione dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, sul presupposto, formulato in termini dubitativi, che il Comune avesse inteso riferirsi a opere realizzate su suolo comunale. Il Comune ha sostenuto la legittimità dell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001 perché le opere insistevano sul sedime di una strada privata, ma aperta al pubblico transito, classificata dagli strumenti urbanistici come sede stradale e fascia di rispetto viario. Tale area è soggetta a vincolo di assoluta inedificabilità, operante direttamente e automaticamente, indipendentemente dalle caratteristiche delle opere e dalla necessità di accertare in concreto rischi per la circolazione. Di conseguenza, la demolizione può essere disposta indipendentemente dal fatto che le opere siano astrattamente soggette a permesso di costruire, SCIA o CILA; non era quindi necessaria la previa e distinta qualificazione edilizia delle opere. Il medesimo ragionamento è stato esteso al cancelletto, realizzato a raso della ringhiera in violazione dell'art. 35, comma 2, lett. b), del regolamento edilizio comunale, che impone l'arretramento di almeno 1,20 metri dalla recinzione. Il richiamo all'art. 34 d.P.R. 380/2001 è stato ritenuto improprio ma non invalidante, poiché inserito esclusivamente per avvertire della possibile esecuzione d'ufficio in danno e senza generare contraddittorietà nella motivazione dell'ordinanza, fondata sull'edificazione in area assolutamente inedificabile. È stata respinta anche la censura relativa allo stato legittimo: l'art. 9-bis non è applicabile a opere realizzate su area sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità e, comunque, la DIA del 2012 riguardava un porticato e non le opere sanzionate; il mero rilievo grafico della scala non equivale a titolo edilizio legittimante. Il TAR ha inoltre rilevato che la scala risultava composta da quattro gradini, anziché tre, e che non erano stati documentati titoli specifici relativi alle opere. La censura fondata sull'art. 35 d.P.R. 380/2001 è stata ritenuta in parte inammissibile perché ipotetica e comunque infondata, poiché l'ordinanza muoveva dalla natura privata della strada, pur aperta al pubblico transito, e non qualificava la fattispecie ai sensi dell'art. 35. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001

    l’amministrazione provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi quando accerta l’inizio o l’esecuzione di opere realizzate senza titolo su aree assoggettate ... a vincolo di inedificabilità ... nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

    Consente di ordinare demolizione e ripristino per opere realizzate senza titolo su aree soggette a vincolo assoluto di inedificabilità, senza necessità di qualificare previamente le opere in relazione al titolo edilizio astrattamente richiesto.

  • art. 18 d.lgs. 285/1992

    Il vincolo di rispetto stradale comporta inedificabilità assoluta e opera indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera e dall'accertamento concreto dei rischi per la circolazione.

  • art. 28 d.P.R. 495/1992

    La fascia di rispetto stradale è soggetta a vincolo diretto e automatico di inedificabilità assoluta.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La possibilità astratta di eseguire opere mediante CILA non esclude la demolizione quando le opere insistono su area sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    La possibile assoggettabilità delle opere a SCIA è irrilevante ai fini della demolizione di opere realizzate su area assolutamente inedificabile.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    Il richiamo improprio alla disposizione non invalida l'ordinanza quando è utilizzato soltanto per esplicitare la possibilità dell'esecuzione in danno e non incide sulla corretta qualificazione sostanziale dell'abuso.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare

    Lo stato legittimo non può essere invocato per legittimare opere prive di titolo realizzate su area sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità; il richiamo grafico a un'opera contenuto in una DIA relativa a un intervento diverso non costituisce titolo legittimante.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    Non è applicabile quando il provvedimento non qualifica le opere come realizzate su suolo comunale e muove invece dalla natura privata, sebbene aperta al pubblico transito, della strada.

  • art. 35, comma 2, lett. b), regolamento edilizio comunale

    almeno m. 1,20 dalla recinzione

    Impone l'arretramento del cancello rispetto alla recinzione; la violazione giustifica la rimozione del cancelletto realizzato a raso della ringhiera.

Massime di principio

  • Il vincolo di rispetto stradale previsto dalla normativa sulla circolazione stradale ha natura di inedificabilità assoluta, opera direttamente e automaticamente e si applica indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera, anche senza un concreto accertamento dei rischi per la circolazione e anche con riferimento a opere astrattamente soggette a CILA o SCIA.
  • Quando opere edilizie sono realizzate senza titolo su un'area destinata dagli strumenti urbanistici a viabilità o fascia di rispetto stradale e quindi sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità, l'amministrazione può ordinarne demolizione e ripristino ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001 senza dover previamente stabilire se ciascuna opera richiedesse permesso di costruire, SCIA o CILA.
  • Il mero richiamo a una disposizione sanzionatoria non pertinente non determina l'illegittimità dell'ordinanza quando tale richiamo svolge una funzione meramente esplicativa, non incide sulla concreta qualificazione dell'abuso e non genera contraddittorietà nella motivazione complessiva del provvedimento.
  • Il riferimento a un'opera nelle planimetrie allegate a un titolo edilizio relativo a un intervento diverso non equivale al rilascio o all'assenso del titolo per quell'opera e non ne dimostra lo stato legittimo, soprattutto quando l'opera insiste su un'area assolutamente inedificabile.
  • Una censura formulata in termini meramente ipotetici sull'applicazione di una disposizione sanzionatoria è inammissibile; comunque, il giudice deve verificare se il provvedimento abbia effettivamente qualificato la fattispecie secondo il paradigma normativo contestato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniVincoli urbanistici
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

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