Sentenza n. 3395/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento - dell’ordinanza del Comune di Cantù - Area di Gestione del Territorio SUE/Urbanistica n. 4 Registro e n. 29 Registro Generale del 19.03.2025 recante quale oggetto “rimozione delle opere e dei manufatti eseguiti in assenza di titolo sulla sede stradale di via Jesolo, insistenti sul mappale 9893 fg. 11 del Catasto Terreni, in contrasto con la disciplina urbanistico/edilizia e ripristino delle condizioni di sicurezza”; - e comunque di ogni altro atto e/o provvedimento ed esso presupposto, antecedente, conseguente e comunque connesso, ancorché conosciuto, ivi compresa la comunicazione del 7.11.2024 recante ad oggetto “avvio procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’accertamento ex art. 27 D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Vigilanza sull’attività urbanistico edilizia” e la successiva concessione di proroga del termine ex art.10 Legge 241/90 del 5.12.2024”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimozione di opere e manufatti realizzati sulla sede stradale di via Jesolo, con ripristino e messa in sicurezza della sede stradale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale adottata ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001, con la quale era stata disposta la rimozione di una rampa di scale in muratura, di un cancelletto pedonale, di quattro montanti metallici destinati alla posa di una ringhiera e di due dissuasori di sosta, oltre al ripristino della sede stradale. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 6-bis, 22 e 37 d.P.R. 380/2001, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto previamente qualificare le opere e verificare se fossero soggette a permesso di costruire, SCIA o CILA, nonché censurando il difetto di istruttoria e di motivazione. Hanno inoltre contestato il richiamo all'art. 34 d.P.R. 380/2001, ritenendo che l'amministrazione non avesse individuato la specifica difformità delle opere rispetto a un titolo edilizio. È stata dedotta anche la violazione dell'art. 9-bis d.P.R. 380/2001, poiché una DIA del 2012 relativa alla realizzazione di un porticato avrebbe rappresentato una scala di tre gradini già esistente, mentre i ricorrenti ne affermavano l'esistenza almeno dal 1987. Infine, è stata dedotta la violazione dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, sul presupposto, formulato in termini dubitativi, che il Comune avesse inteso riferirsi a opere realizzate su suolo comunale. Il Comune ha sostenuto la legittimità dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001 perché le opere insistevano sul sedime di una strada privata, ma aperta al pubblico transito, classificata dagli strumenti urbanistici come sede stradale e fascia di rispetto viario. Tale area è soggetta a vincolo di assoluta inedificabilità, operante direttamente e automaticamente, indipendentemente dalle caratteristiche delle opere e dalla necessità di accertare in concreto rischi per la circolazione. Di conseguenza, la demolizione può essere disposta indipendentemente dal fatto che le opere siano astrattamente soggette a permesso di costruire, SCIA o CILA; non era quindi necessaria la previa e distinta qualificazione edilizia delle opere. Il medesimo ragionamento è stato esteso al cancelletto, realizzato a raso della ringhiera in violazione dell'art. 35, comma 2, lett. b), del regolamento edilizio comunale, che impone l'arretramento di almeno 1,20 metri dalla recinzione. Il richiamo all'art. 34 d.P.R. 380/2001 è stato ritenuto improprio ma non invalidante, poiché inserito esclusivamente per avvertire della possibile esecuzione d'ufficio in danno e senza generare contraddittorietà nella motivazione dell'ordinanza, fondata sull'edificazione in area assolutamente inedificabile. È stata respinta anche la censura relativa allo stato legittimo: l'art. 9-bis non è applicabile a opere realizzate su area sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità e, comunque, la DIA del 2012 riguardava un porticato e non le opere sanzionate; il mero rilievo grafico della scala non equivale a titolo edilizio legittimante. Il TAR ha inoltre rilevato che la scala risultava composta da quattro gradini, anziché tre, e che non erano stati documentati titoli specifici relativi alle opere. La censura fondata sull'art. 35 d.P.R. 380/2001 è stata ritenuta in parte inammissibile perché ipotetica e comunque infondata, poiché l'ordinanza muoveva dalla natura privata della strada, pur aperta al pubblico transito, e non qualificava la fattispecie ai sensi dell'art. 35. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
l’amministrazione provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi quando accerta l’inizio o l’esecuzione di opere realizzate senza titolo su aree assoggettate ... a vincolo di inedificabilità ... nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
Consente di ordinare demolizione e ripristino per opere realizzate senza titolo su aree soggette a vincolo assoluto di inedificabilità, senza necessità di qualificare previamente le opere in relazione al titolo edilizio astrattamente richiesto.
art. 18 d.lgs. 285/1992
Il vincolo di rispetto stradale comporta inedificabilità assoluta e opera indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera e dall'accertamento concreto dei rischi per la circolazione.
art. 28 d.P.R. 495/1992
La fascia di rispetto stradale è soggetta a vincolo diretto e automatico di inedificabilità assoluta.
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
La possibilità astratta di eseguire opere mediante CILA non esclude la demolizione quando le opere insistono su area sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità.
art. 22 d.P.R. 380/2001
La possibile assoggettabilità delle opere a SCIA è irrilevante ai fini della demolizione di opere realizzate su area assolutamente inedificabile.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Il richiamo improprio alla disposizione non invalida l'ordinanza quando è utilizzato soltanto per esplicitare la possibilità dell'esecuzione in danno e non incide sulla corretta qualificazione sostanziale dell'abuso.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare
Lo stato legittimo non può essere invocato per legittimare opere prive di titolo realizzate su area sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità; il richiamo grafico a un'opera contenuto in una DIA relativa a un intervento diverso non costituisce titolo legittimante.
art. 35 d.P.R. 380/2001
Non è applicabile quando il provvedimento non qualifica le opere come realizzate su suolo comunale e muove invece dalla natura privata, sebbene aperta al pubblico transito, della strada.
art. 35, comma 2, lett. b), regolamento edilizio comunale
almeno m. 1,20 dalla recinzione
Impone l'arretramento del cancello rispetto alla recinzione; la violazione giustifica la rimozione del cancelletto realizzato a raso della ringhiera.
Massime di principio
- Il vincolo di rispetto stradale previsto dalla normativa sulla circolazione stradale ha natura di inedificabilità assoluta, opera direttamente e automaticamente e si applica indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera, anche senza un concreto accertamento dei rischi per la circolazione e anche con riferimento a opere astrattamente soggette a CILA o SCIA.
- Quando opere edilizie sono realizzate senza titolo su un'area destinata dagli strumenti urbanistici a viabilità o fascia di rispetto stradale e quindi sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità, l'amministrazione può ordinarne demolizione e ripristino ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001 senza dover previamente stabilire se ciascuna opera richiedesse permesso di costruire, SCIA o CILA.
- Il mero richiamo a una disposizione sanzionatoria non pertinente non determina l'illegittimità dell'ordinanza quando tale richiamo svolge una funzione meramente esplicativa, non incide sulla concreta qualificazione dell'abuso e non genera contraddittorietà nella motivazione complessiva del provvedimento.
- Il riferimento a un'opera nelle planimetrie allegate a un titolo edilizio relativo a un intervento diverso non equivale al rilascio o all'assenso del titolo per quell'opera e non ne dimostra lo stato legittimo, soprattutto quando l'opera insiste su un'area assolutamente inedificabile.
- Una censura formulata in termini meramente ipotetici sull'applicazione di una disposizione sanzionatoria è inammissibile; comunque, il giudice deve verificare se il provvedimento abbia effettivamente qualificato la fattispecie secondo il paradigma normativo contestato.
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