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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27357/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’azione dell’INPS per ottenere il versamento dei contributi alla gestione separata relativamente ai redditi professionali prodotti nell’anno 2010 da una avvocata non iscritta alla Cassa Forense. La Corte d’appello, riformando il primo grado, aveva escluso l’obbligo contributivo ritenendo che il reddito prodotto fosse inferiore alla soglia di Euro 5.000 prevista per i lavoratori occasionali e che non fosse stata provata l’abitualità o non occasionalità dell’attività libero-professionale. Con il ricorso per cassazione l’INPS deduceva violazione e falsa applicazione della normativa sulla gestione separata, sostenendo che l’obbligo di contribuzione non potesse essere escluso solo per il dato reddituale e contestando la qualificazione dell’attività come occasionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in materia previdenziale, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sussiste per il reddito derivante da esercizio abituale, ancorché non esclusivo e anche occasionale, quando il reddito superi la soglia di Euro 5.000, e che il requisito dell’abitualità va accertato in fatto sulla base di elementi quali iscrizione all’albo, partita IVA, organizzazione dell’attività, non potendo essere desunto automaticamente dal solo ammontare del reddito. Ha osservato che la sentenza impugnata si era conformata a tale indirizzo, avendo valorizzato non solo il reddito inferiore alla soglia, ma anche l’assenza di continuità dell’attività e l’esiguità del volume d’affari, e che il ricorso non offriva argomenti idonei a mutare l’orientamento consolidato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell’INPS alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È stato invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; il motivo non è stato ritenuto idoneo a superare l’orientamento consolidato della Corte.

  • art. 360-bis c.p.c., n. 1

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31

    Costituisce la base normativa dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata per determinate attività professionali.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2

    La soglia reddituale di Euro 5.000 viene richiamata come parametro rilevante per la contribuzione dei lavoratori occasionali.

  • L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8

    Richiamata nel ricorso come norma rilevante per il regime previdenziale del professionista forense non iscritto alla cassa.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto la disciplina richiamata in tema di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di gestione separata INPS, l’obbligo contributivo per il professionista iscritto ad albo va valutato in relazione allo svolgimento abituale dell’attività, non potendo essere escluso o affermato automaticamente in base al solo ammontare del reddito prodotto.
  • Il requisito dell’abitualità dell’attività professionale deve essere accertato in fatto mediante elementi sintomatici complessivi, quali iscrizione all’albo, apertura della partita IVA, organizzazione materiale dell’attività e continuità dell’esercizio professionale.
  • La percezione di un reddito inferiore alla soglia di Euro 5.000 può costituire un indizio della occasionalità dell’attività, ma non è di per sé criterio unico e निर्णisivo, dovendo essere ponderata con gli altri elementi acquisiti al processo.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento già consolidato della Corte e il ricorrente non apporta critiche idonee a determinarne il mutamento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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