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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12032/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’esecuzione, da parte di una società, di lavori di ripristino di strade danneggiate e di fossi di scolo ingombri di detriti, in attuazione di un’ordinanza sindacale emanata dopo eventi meteorici. La società ha chiesto il pagamento del corrispettivo, pari a € 542.647,31, ma i giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che l’ordinanza non fosse riconducibile al regime di protezione civile invocato e, dall’altro, che comunque non fosse derogabile l’art. 191 del d.lgs. 267/2000, mancando il visto del servizio economico-finanziario e un valido impegno di spesa. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. 225/1992 e dell’art. 191 d.lgs. 267/2000, sostenendo che tale disposizione sarebbe incompatibile con lo stato di calamità naturale, che l’ordinanza non l’aveva richiamata e che il richiamo operato dalla corte d’appello alla nota del Commissario delegato era errato perché meramente esplicativo e non vincolante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d’appello era fondata su due rationes decidendi autonome: (1) i lavori e l’ordinanza non rientravano nel perimetro applicativo della disciplina di protezione civile richiamata, poiché le emergenze considerate nel provvedimento statale erano diverse da quella dedotta e non vi era prova che gli eventi dell’ottobre 2009 fossero stati oggetto di specifica deliberazione dello stato di emergenza; (2) anche a voler ritenere applicabile quella disciplina, l’art. 191 d.lgs. 267/2000 non risultava derogato dall’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2010. Il ricorso censurava solo la seconda ratio e non attaccava la prima, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati dedotti sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non ha colpito tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • L. n. 225/1992

    La disciplina sulla protezione civile è stata richiamata per verificare se gli interventi eseguiti rientrassero in un contesto emergenziale idoneo a giustificare la pretesa della società e l’eventuale deroga a norme ordinarie.

  • art. 191 d.lgs. n. 267/2000

    La Corte ha valorizzato la non derogabilità di tale disposizione nel caso concreto, osservando che non era inclusa tra le norme rispetto alle quali l’ordinanza emergenziale autorizzava la deroga e che, dunque, restava necessario il relativo impegno di spesa.

  • art. 5 L. n. 225/1992

    Le ordinanze in deroga per l’attuazione degli interventi di emergenza possono derogare a disposizioni vigenti, ma devono indicare le norme derogate e essere motivate; la Corte ha rilevato che l’art. 191 non era tra le norme derogate.

  • Ordinanza Presidenza del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2010

    È stata considerata rilevante perché individuava gli eventi emergenziali e le norme derogabili; la Corte ha però rilevato che riguardava eventi diversi da quelli oggetto di causa.

  • Ordinanza del Commissario Delegato del 19 luglio 2010

    È stata menzionata come documento che richiedeva, ai fini della quantificazione delle spese di prima emergenza, il provvedimento amministrativo di impegno di spesa, a conferma dell’esigenza di un titolo di spesa.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato nel testo per indicare il deposito della memoria della ricorrente nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le ragioni poste a base della decisione.
  • La censura che investe solo una delle autonome motivazioni della sentenza impugnata è priva di interesse, perché l’altra motivazione, rimasta intatta, è comunque idonea a mantenere fermo l’esito della lite.
  • Nel contesto degli interventi emergenziali, la possibile deroga alle norme ordinarie non si presume: deve risultare espressamente dal provvedimento che autorizza la deroga e dalle norme indicate come derogabili.
  • L’accertamento che un determinato evento non rientri tra quelli oggetto della deliberazione di emergenza esclude l’applicabilità della disciplina speciale invocata per giustificare la pretesa economica.
  • In materia di spesa pubblica, l’esecuzione di lavori ordinati dalla pubblica amministrazione non esonera automaticamente dal rispetto delle regole contabili e dell’impegno di spesa richiesto dalla normativa ordinaria, salvo una deroga espressa e validamente operante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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