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Ordinanza

Ordinanza n. 1528/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento recante il Divieto di Accesso alle manifestazioni sportive ex art. 6, L. n. 401/1989, adottato dalla Questura di Milano, Commissariato di -OMISSIS-, in data 6 dicembre 2025, e notificato in pari data; - di ogni altro atto o provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, connesso o conseguenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202600196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso documentale agli atti del procedimento per l'irrogazione del DASPO e della correlata sanzione amministrativa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio principale il ricorrente aveva impugnato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive adottato dalla Questura di Milano ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989. In via incidentale aveva proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., una domanda di accesso documentale, chiedendo l'annullamento della nota di diniego dell'8 gennaio 2026 e l'ostensione degli atti relativi al procedimento. A seguito di un'ordinanza istruttoria emessa nella fase cautelare, il Tribunale aveva ordinato all'Amministrazione di depositare le riprese di videosorveglianza dello stadio e gli eventuali verbali e annotazioni di polizia giudiziaria concernenti i fatti. L'Amministrazione ha successivamente depositato la documentazione, comprendente una nota della società di gestione dello stadio, un'annotazione del Commissariato, un verbale di accertamento di violazione amministrativa e una relazione di servizio dei Carabinieri.

La decisione

Il TAR ha deciso definitivamente la sola istanza incidentale di accesso, dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il deposito della documentazione da parte dell'Amministrazione ha determinato la completa ostensione degli atti riferibili al procedimento per l'irrogazione del DASPO e della sanzione amministrativa, soddisfacendo integralmente e irretrattabilmente la pretesa del ricorrente e facendo venir meno ogni utilità residua di una pronuncia sul merito della domanda di accesso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, in ragione delle peculiarità della vicenda. La pronuncia non definisce il giudizio principale relativo all'impugnazione del DASPO.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Richiamato quale fondamento del divieto di accesso alle manifestazioni sportive impugnato nel giudizio principale.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Fondamento processuale della domanda incidentale di accesso documentale proposta nel giudizio pendente.

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    Utilizzato dal TAR per ordinare all'Amministrazione il deposito in giudizio della documentazione rilevante.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla rilevazione d'ufficio della possibile cessazione della materia del contendere e al contraddittorio camerale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento UE 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, idonea a soddisfare pienamente e irretrattabilmente la pretesa e tale da non lasciare alcuna utilità concreta ottenibile mediante una pronuncia sul merito.
  • Nel giudizio relativo all'accesso documentale, il deposito e la completa ostensione degli atti richiesti da parte dell'Amministrazione nelle more del processo fanno venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda di accesso e giustificano la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere riferita alla domanda incidentale di accesso non definisce né assorbe il giudizio principale avente a oggetto la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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