Cassazione Penale, Sentenza n. 4517/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per plurime rapine a mano armata (fatti tra il 10 gennaio e il 1 febbraio 2022). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla presunta insufficienza e al travisamento della gravità indiziaria: secondo la difesa le fotografie non riporterebbero il graffio sulla scocca del motociclo, le dichiarazioni testimoniali che citano tale particolare risulterebbero rese solo in momenti successivi e in modo incoerente, non sarebbe possibile distinguere colori/visiere dei caschi né leggere il numero di targa, e vi sarebbe una contraddizione tra l'affermazione della necessità di approfondimenti antropometrici e il riconoscimento certo del ricorrente nelle foto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le doglianze siano essenzialmente petizioni di rivalutazione di fatto, attività non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame logica e priva di vizi manifesti, valorizzando l'identità del motociclo (graffio visibile nei documenti fotografici), il modus operandi, il riconoscimento dell'autore nelle diverse rapine e l'arma utilizzata. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dispone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Previsioni procedurali connesse agli adempimenti da compiere in caso di provvedimenti cautelari che non comportano immediata rimessione in libertà; qui la Corte ordina la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio sul giudizio di legittimità)
Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012; Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012
Ribadito il principio che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove; il controllo è limitato alla correttezza dell'applicazione di canoni logici e normativi nella motivazione e alla verifica di eventuali omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia cautelare, si limita a verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione e non può procedere a una nuova valutazione degli elementi di fatto o a rivalutazioni probatorie.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in sede di legittimità è necessario indicare vizi di diritto, omissioni o contraddizioni manifeste nella motivazione del giudice di merito, non semplici dissensi sulla valutazione delle prove.
- Convergenze tra elementi diversi (identità del mezzo, modus operandi, riconoscimenti ripetuti, riscontro su arma) rafforzano la gravità indiziaria anche se singoli elementi (es. qualità delle foto, dettagli dei caschi) possono apparire imperfetti.
- Contestarne la consistenza probatoria di documenti fotografici o dichiarazioni testimoniali richiede nel ricorso alla Cassazione la dimostrazione di un errore logico-giuridico o di una contraddizione insanabile nella motivazione, non la semplice evidenza di aspetti critici.
- L'azione difensiva che si limiti a una valutazione 'parcellizzata' o atomistica degli elementi istruttori è spesso insufficiente in Cassazione: occorre mettere in luce come la motivazione contravvenga a regole logiche o normative o presenti omissioni decisivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4367/2023 del 02/02/2023
- Sentenza penale · 2 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4369/2023 del 02/02/2023
- Sentenza penale · 2 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4370/2023 del 02/02/2023
- Sentenza penale · 2 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4371/2023 del 02/02/2023
- Sentenza penale · 2 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4373/2023 del 02/02/2023
- Sentenza penale · 2 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4374/2023 del 02/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →