Sentenza n. 6781/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna per l’esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso contro il diniego di riconoscimento del titolo estero, ritenendo insufficiente la motivazione ministeriale e ordinando il riesame dell’istanza, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. L’appello deduce che l’interessato aveva formalmente rinunciato all’istanza amministrativa di riconoscimento, ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi previsti dall’art. 7 del decreto-legge n. 71 del 2024, con rinuncia acquisita dal Ministero il 1° luglio 2025. Poiché la rinuncia era intervenuta prima della sentenza del TAR, pronunciata il 17 dicembre 2025, il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e ha riformato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la rinuncia dell’interessato all’istanza amministrativa di riconoscimento avesse fatto venir meno l’interesse alla decisione del ricorso contro il diniego. Il TAR, essendo stato informato o comunque dovendo considerare tale sopravvenienza, avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anziché pronunciarsi sulla legittimità del diniego e ordinare il riesame dell’istanza. Il giudice d’appello non ha quindi esaminato i motivi sostanziali relativi alla motivazione del diniego e all’equipollenza o riconoscibilità della formazione estera. Le spese del primo grado sono state compensate e non sono state poste spese a carico dell’appellato per il giudizio d’appello.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 2, d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La disposizione prevede percorsi di specializzazione per il sostegno destinati a coloro che abbiano seguito un percorso formativo all’estero e presentato un’istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione, previa rinuncia alla domanda di riconoscimento.
Massime di principio
- La rinuncia dell’interessato all’istanza amministrativa oggetto del provvedimento impugnato può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso giurisdizionale contro quel provvedimento.
- Quando la sopravvenuta rinuncia all’istanza amministrativa interviene prima della decisione del ricorso e rende non più utile una pronuncia sul diniego, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure.
- È illegittima la decisione di merito del giudice di primo grado che annulli il diniego amministrativo e ordini il riesame dell’istanza, qualora l’interessato abbia già rinunciato a tale istanza prima della sentenza.
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