Ordinanza n. 2655/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare n. 1025 del 20 marzo 2026, limitatamente all’errore materiale contenuto nel dispositivo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore del servizio)
Prevale il privato
La controversia
L’organizzazione di volontariato ha proposto istanza di correzione dell’ordinanza cautelare n. 1025 del 2026, rilevando un contrasto tra motivazione e dispositivo. La motivazione aveva dato prevalenza, nella comparazione degli interessi, alla posizione dell’appellante, osservando che il servizio era comunque svolto da quest’ultima; nondimeno, il dispositivo recava la formula “respinge l’istanza cautelare”. È stata quindi chiesta la sostituzione di tale formula con quella coerente con la motivazione, ossia “accoglie l’istanza cautelare”.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di correzione ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a. Ha ritenuto che il contrasto tra motivazione e dispositivo fosse immediatamente rilevabile e qualificabile come errore materiale, poiché la motivazione dell’ordinanza evidenziava chiaramente l’accoglimento della domanda cautelare attraverso la prevalenza dell’interesse dell’appellante nella comparazione degli interessi. Il dispositivo è stato pertanto corretto sostituendo “respinge l’istanza cautelare” con “accoglie l’istanza cautelare”. È stata inoltre ordinata alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
“respinge l’istanza cautelare” in luogo della formulazione corretta “accoglie l’istanza cautelare”
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali, incluso il contrasto immediatamente rilevabile tra motivazione e dispositivo.
art. 86, comma 3, c.p.a.
“Ordina alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni”
Prevede gli adempimenti di annotazione conseguenti alla correzione del provvedimento.
Massime di principio
- La procedura di correzione dell’errore materiale è applicabile anche quando sussista un contrasto tra motivazione e dispositivo, purché la statuizione corretta emerga in modo inequivocabile e immediatamente percepibile dalla motivazione, senza richiedere una nuova valutazione decisoria.
- Quando la motivazione di un’ordinanza cautelare esprime chiaramente la prevalenza dell’interesse del ricorrente e l’accoglimento della domanda, l’indicazione nel dispositivo della reiezione della cautelare può essere corretta come errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a.
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