Cassazione Civile, Ordinanza n. 28741/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il lavoratore aveva proposto opposizione allo stato passivo avverso la dichiarazione di inammissibilità della propria domanda tardiva di ammissione al passivo per l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, maturata a seguito del licenziamento intimato dal curatore fallimentare. Il tribunale aveva ritenuto tardiva la domanda perché depositata oltre il termine annuale decorrente dal deposito dello stato passivo esecutivo delle domande tempestive, senza sospensione feriale trattandosi di credito di lavoro, e aveva escluso che la fissazione dell'adunanza dei creditori oltre il termine ordinario di 120 giorni dalla sentenza di fallimento valesse come proroga implicita del termine per le domande tardive. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 16, comma 1, n. 4, e 101 l.fall., sostenendo che il superamento del termine per l'adunanza dei creditori e il deposito frazionato del progetto di stato passivo avrebbero implicato una dichiarazione, sia pure implicita, della particolare complessità della procedura, idonea a prorogare sino a 18 mesi il termine per le domande tardive; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 92 c.p.c., lamentando che la novità della questione avrebbe imposto la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la proroga fino a diciotto mesi del termine per le domande tardive ex art. 101 l.fall. può essere disposta soltanto in modo espresso nella sentenza dichiarativa di fallimento, con esplicita motivazione sulla particolare complessità della procedura, e non può desumersi implicitamente dal mero superamento del termine per la fissazione dell'adunanza dei creditori ex art. 16 l.fall. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la regolazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, n. 4, l.fall.
stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura
la previsione del termine per l'adunanza dei creditori ha funzione organizzativa e acceleratoria; il suo superamento non consente di desumere una proroga implicita del termine per le domande tardive
art. 101, comma 1, l.fall.
le domande ... trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi
la proroga del termine per le domande tardive può essere disposta solo espressamente e solo nella sentenza dichiarativa di fallimento, previa motivazione sulla particolare complessità della procedura
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti dal ricorrente
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, la proroga del termine per la presentazione delle domande tardive per particolare complessità della procedura richiede un provvedimento espresso del tribunale nella sentenza di fallimento, sorretto da motivazione specifica; non è ammessa alcuna proroga implicita.
- Il superamento del termine perentorio previsto per la fissazione dell'adunanza dei creditori non equivale, di per sé, al riconoscimento della particolare complessità della procedura né comporta automaticamente la proroga del termine per le domande tardive.
- La regolazione delle spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione per il solo fatto che la questione sia nuova, salvo violazione del principio che non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, la Corte deve dare atto dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria.
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