Cassazione Penale, Ordinanza n. 30979/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta la precedente condanna per tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato la sua condanna per tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. I motivi dedotti erano sei: i primi due invocavano la desistenza volontaria rispetto al tentato furto; il terzo contestava la valutazione della testimonianza de relato; il quarto riguardava il giudizio di bilanciamento delle circostanze; il quinto metteva in discussione la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale; il sesto censurava il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025. La Corte ha rilevato che i primi due motivi erano reiterativi, infondati e smentiti dal fatto che l'imputato si diede alla fuga dopo essere stato sorpreso a rubare; il terzo era di merito e assertivo; il quarto era nuovo; il quinto era generico; il sesto era parimenti generico perché non indicava perché il fatto di cui al capo B potesse ritenersi di lieve entità. La memoria difensiva non ha superato tali profili di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è invocabile in modo generico; il ricorso deve indicare in concreto perché il fatto presenti caratteri di lieve entità. La Corte richiama inoltre la declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta nel 2025 per i reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p., precisando però che ciò non esonera dall'onere di allegare specificamente la particolare tenuità nel caso concreto.
art. 336 c.p.
Richiamato solo nel contesto della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025.
art. 337 c.p.
Richiamato solo nel contesto della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025.
sentenza Corte cost. n. 172 del 2025
È richiamata per affermare che, nei fatti commessi contro ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nei casi indicati dalla pronuncia costituzionale.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che deduce la desistenza volontaria deve confrontarsi con la ricostruzione fattuale già operata nei gradi di merito; se il comportamento dell'imputato è incompatibile con la desistenza ed è invece coerente con la fuga dopo essere stato sorpreso, la censura è infondata.
- In cassazione non sono ammissibili motivi meramente reiterativi, assertivi o generici, né doglianze che si limitino a richiamare principi giurisprudenziali senza applicarli alla concreta vicenda.
- Le censure che investono la valutazione delle prove, come la testimonianza de relato, devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; se restano sul piano del merito o sono apodittiche, sono inammissibili.
- Le questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da una specifica allegazione dei dati concreti che renderebbero lieve l'offesa; non è sufficiente una contestazione astratta della sua esclusione.
- Quando la legge o la giurisprudenza costituzionale escludono in linea generale la particolare tenuità per determinati reati o contesti, resta comunque necessario verificare la concreta deduzione difensiva e la sua pertinenza al caso esaminato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30844/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30845/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30846/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30848/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30850/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30851/2026 del 12/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →