Cassazione Civile, Ordinanza n. 25388/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per mancato versamento di una maggiore accisa sul gasolio impiegato per l'autoproduzione di energia elettrica e dal correlato atto sanzionatorio. La società contribuente aveva impugnato gli atti davanti al giudice tributario. In primo grado l'accertamento era stato confermato quanto all'imposta, mentre erano state annullate le sanzioni. In appello la CTR aveva confermato l'annullamento delle sanzioni, ritenendo applicabile l'esimente di cui all'art. 6 d.lgs. 472/1997 e sostenendo che non vi fosse prova di un pregiudizio all'attività di controllo. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. 472/1997: secondo la ricorrente, la società non era incorsa in un errore di fatto incolpevole, ma in un errore di diritto non scusabile; inoltre la violazione aveva natura sostanziale perché incideva sulla base imponibile. Si contesta anche l'applicazione della causa di non punibilità del comma 5-bis dell'art. 6, assumendosi che la condotta aveva invece inciso sull'azione di controllo e sulla determinazione dell'imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia perché aveva erroneamente applicato l'esimente della buona fede/errore sul fatto e la causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997. La Corte ha richiamato i principi secondo cui, nelle sanzioni tributarie, l'ignoranza del precetto non basta: occorre un'ignoranza incolpevole, non superabile con l'ordinaria diligenza, sostenuta da elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta. Nel caso concreto la società aveva consapevolmente adottato un comportamento non conforme e aveva autoliquidato un'agevolazione superiore al dovuto; inoltre il ritardo nella richiesta di verifica tecnica aveva inciso sull'attività di controllo e sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e del versamento. La causa è stata rinviata alla CTR Lombardia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 472/1997
Per la responsabilità nelle sanzioni tributarie non basta la mera volontarietà della condotta; la colpa si presume fino a prova contraria e grava sul contribuente dimostrarne l'assenza.
art. 6 d.lgs. 472/1997
se la violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non e' responsabile quando l'errore non e' determinato da colpa
L'esimente opera solo in presenza di errore di fatto incolpevole; non è sufficiente la mera ignoranza del presupposto della violazione né un errore di diritto non scusabile.
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997
Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo
La causa di non punibilità richiede cumulativamente assenza di pregiudizio ai controlli e mancato impatto su base imponibile, imposta e versamento; se la violazione incide su tali profili, l'esimente non opera.
art. 3 l. 689/1981
È richiamato come modello generale della disciplina dell'elemento soggettivo negli illeciti amministrativi, applicato anche alle sanzioni tributarie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato quanto alla proposta del relatore e alla trattazione camerale.
Massime di principio
- Nelle sanzioni tributarie la responsabilità non è esclusa dalla sola ignoranza della norma o dei suoi presupposti: il contribuente deve provare un'ignoranza incolpevole, non superabile con l'ordinaria diligenza.
- L'esimente della buona fede richiede elementi positivi idonei a far ritenere lecita la condotta e l'assenza di qualsiasi profilo di rimproverabilità; non basta un generico affidamento soggettivo.
- L'errore sul fatto previsto dall'art. 6 d.lgs. 472/1997 non copre un errore di diritto non scusabile, specie quando il soggetto abbia consapevolmente tenuto la condotta contestata.
- La causa di non punibilità per violazioni prive di pregiudizio ai controlli opera solo se la violazione non incide anche su base imponibile, imposta o versamento del tributo.
- Quando la condotta del contribuente altera la determinazione dell'imposta o ostacola l'attività di verifica, non può ritenersi integrata la causa di non punibilità del comma 5-bis.
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