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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04533/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato parte delle condanne nei confronti di Elkosayar per reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo 25, 29 e 31). Il ricorrente articolava quattro motivi: 1) censura sulla configurazione del reato in relazione al capo 25, sostenendo che la condotta (ospitare la cittadina siriana per una notte e darle modesti aiuti) fosse assistenza umanitaria o, in subordine, favoreggiamento della permanenza (art. 12 comma 2 o comma 5 D.lgs. 286/1998) e non partecipazione al favoreggiamento dell'ingresso; 2) doglianza sulla riconoscibilità e attribuibilità delle aggravanti (comma 3 lett. d e comma 3-ter art. 12) per assenza di contatti/consapevolezza circa altri correi e sul presunto mancato requisito del profitto personale; 3) contestazione della condotta relativa ai capi 29 e 31 (ritiro di un plico contenente documento falso), sostenendo che si sia trattato di mera materialità senza consapevolezza del contenuto e senza apporto causale efficace al reato; 4) analoga censura sulle aggravanti relative ai capi 29 e 31, rimarcando che le conversazioni non dimostrerebbero la consapevolezza del fine di profitto o la concorrenza con tre o più persone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado assolvendo Elkosayar da alcune imputazioni ma confermando la responsabilità per i reati contestati ai capi 25, 29 e 31, con la pena complessiva rideterminata in sede di appello in cinque anni, quattro mesi di reclusione e 25.000 euro di multa. La Cassazione ha ritenuto corretta la lettura delle intercettazioni telefoniche operata dal giudice del merito (sottolineando che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto sindacabile in Cassazione solo per travisamento della prova), ha escluso la scriminante umanitaria e la derubricazione prospettata, e ha confermato l'applicabilità delle aggravanti (comma 3 lett. d e comma 3-ter art. 12 D.lgs. 286/1998) in relazione sia alla pluralità dei concorrenti sia al fine di profitto, valutando la prova in modo non manifestamente illogico.

Norme richiamate

  • art. 12 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)

    L'art. 12 comma 3 sanziona non solo le condotte finalizzate all'ingresso illegale ma anche le attività immediatamente successive volte a garantire il buon esito dell'operazione (supporto logistico, sottrazione ai controlli, avvio verso destinazione). La scriminante umanitaria del comma 2 è esclusa se l'assistenza si inserisce in una attività finalizzata all'ingresso/trasferimento clandestino; il comma 5 (favoreggiamento della permanenza) è residuale e non opera quando la condotta costituisce favoreggiamento dell'ingresso o dello spostamento finalizzato all'ingresso in altro Stato. Le aggravanti del comma 3 lett. d (tra cui il concorso di tre o più persone e l'uso di documenti contraffatti) e del comma 3-ter (fine di profitto) sono state ritenute sussistenti nei termini e secondo le regole di attribuibilità delineate dalla Corte.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorso per motivare i mezzi di impugnazione (vizi di motivazione, errata applicazione di norme); la Cassazione ha valutato tali censure come rimasticazioni di valutazioni di merito non idonee a provare travisamento della prova.

  • art. 81 e art. 110 cod. pen.

    Richiamati per i profili di concorso di persone nel reato e responsabilità per i contributi materiali e morali; la Corte ha ritenuto integrato il concorso anche quando il contributo è 'eventuale' e materialmente efficiente.

  • art. 59 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla imputazione delle aggravanti ai concorrenti: la Corte ha ricordato che alcune aggravanti (es. pluralità dei concorrenti) hanno natura oggettiva e si comunicano ai correi, mentre la comunicabilità del fine di profitto richiede che il concorrente fosse consapevole della finalità o l'abbia accettata o comunque raffigurata nella sua rappresentazione.

  • art. 648 cod. pen.

    Menzi one relativa alla ricettazione/recezione di beni di provenienza illecita: la Corte ha ritenuto che il ritiro e la custodia autonoma del plico costituiscano una condotta materiale rilevante e concorrono causalmente al reato complessivo.

  • art. 118 cod. pen.

    Richiamato in tema di attribuzione psicologica delle circostanze aggravanti, in particolare per la possibilità che l'aggravante sia imputata se il concorrente l'abbia ignorata per colpa.

Massime di principio

  • L'ospitalità o l'assistenza a uno straniero possono integrare il reato di favoreggiamento dell'ingresso (art. 12 comma 3 D.lgs. 286/1998) quando si estendono a supporto logistico o operativo che agevola il proseguimento del viaggio verso lo Stato di destinazione, e non sono riconducibili alla scriminante umanitaria se si collegano a una strategia criminosa finalizzata all'ingresso o al trasferimento clandestino.
  • Le intercettazioni telefoniche costituiscono prova di fatto la cui interpretazione è rimessa al giudice di merito: la Corte di legittimità sindaca la loro valutazione solo in presenza di travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione.
  • La ricezione materiale di un plico contenente documenti contraffatti può integrare concorso nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina se emerge consapevolezza del contenuto e partecipazione, anche se il gesto materiale poteva essere formalmente sostituibile: la rilevanza penale si valuta in termini di contributo materiale efficiente alla condotta illecita collegata.
  • Le aggravanti previste dall'art. 12 (comma 3 lett. d e comma 3-ter) vanno valutate secondo la loro natura: l'aggravante della pluralità dei concorrenti ha valenza in larga parte oggettiva e può comunicarsi ai correi; il fine di profitto è circostanza soggettiva che richiede elementi di prova che dimostrino la consapevolezza o la rappresentazione della finalità da parte del concorrente.
  • Per confutare efficacemente in Cassazione la valutazione di merito occorre non una mera riconsiderazione alternativa dei fatti, ma dimostrare travisamento della prova o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione del giudice di merito.
  • Le richieste difensive basate su interpretazioni alternative dei colloqui intercettati devono essere supportate da elementi nuovi o da evidenze che rendano decisiva la diversa lettura, altrimenti il giudice di legittimità non riforma le valutazioni d'appello.

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