Cassazione Penale, Sentenza n. 27272/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha negato il riconoscimento della continuazione tra due sentenze per estorsione. Il ricorrente sosteneva l'identità della natura dei reati, il medesimo movente (profitto economico personale), analogia del modus operandi, contiguità cronologica e identità di scopo, nonché l'assenza di vincolo a un clan mafioso stabile, per cui la territorialità non impedirebbe la continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato/inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la decisione del giudice dell'esecuzione, che ha escluso l'unicità del disegno criminoso per rilevanti differenze fattuali: contesti geografici distinti, differenti causali illecite, modalità esecutive eterogenee, e persino il richiamo ad aggravanti mafiose riferite a consorterie diverse. La Corte ha qualificato i fatti come espressione di abitualità delinquenziale e non di un programma delittuoso unitario, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante mafiosa, se ritenuta rispetto a consorterie diverse e radicate in territori differenti, sostiene l'indipendenza delle vicende delittuose e contrasta l'idea di un unico disegno criminoso.
art. 81 cod. pen. (secondo comma, continuazione)
La continuazione richiede l'esistenza di un'unica deliberazione di fondo (unicità del disegno criminoso). Non è sufficiente la mera identità del tipo di reato o la contiguità temporale: è necessaria la prefigurazione unitaria delle successive condotte.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente come base delle censure (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto però che le censure attaccassero valutazioni di merito adeguatamente motivate e dunque non fondate.
art. 671 e art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norme richiamate nel ricorso in relazione alla procedura esecutiva; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia provveduto con motivazione logica e adeguata, senza violare i princìpi richiamati.
art. 616 cod. proc. pen.
Usata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma per l'inammissibilità/manifesto infondatezza del ricorso.
Massime di principio
- La continuazione (art. 81 c.p.) richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso previamente concepito: somiglianza di reati e vicinanza temporale non bastano da sole.
- Le differenze di contesto geografico, di causale illecita, di modalità esecutive o il richiamo a consorterie diverse sono elementi rilevanti per escludere la continuazione.
- In sede di esecuzione il giudizio sulla continuazione è valutazione di merito e può essere sindacato in Cassazione solo se manca adeguata motivazione; critiche generiche ai fatti non sono sufficienti.
- La qualificazione dell'aggravante mafiosa rispetto a consorterie diverse può indicare pluralità di progetti criminosi, non unità.
- La mera inclinazione a reiterare reati (abitualità) non si confonde con il programma unitario richiesto per la continuazione; per ottenere il riconoscimento della continuazione occorre dimostrare elementi concreti che provino la programmazione delle condotte successive già al momento del primo reato.
- Se si intende far valere la continuazione, produrre elementi specifici che dimostrino la pianificazione unitaria (comunicazioni, ruoli coordinati, finalità comuni chiaramente pianificate) è essenziale; affermazioni generiche sul movente o sul modus operandi sono deboli.
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