Cassazione Penale, Ordinanza n. 04981/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non indicassero specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali, ma si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per un reato concorsuale non meglio specificato nel testo. Il ricorso contestava la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la censura, secondo la Corte, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie e una ricostruzione alternativa dei fatti secondo criteri diversi da quelli del giudice di merito. La Corte ha rilevato anche la mancanza di specificità del motivo, per difetto di correlazione con la complessità della motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava una pluralità di elementi probatori convergenti e individualizzanti a sostegno della responsabilità per concorso nel reato contestato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio né la proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti fondata su criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso contro la motivazione della sentenza è inammissibile quando non è specifico e non si correla in modo puntuale alle ragioni della decisione impugnata, specie se questa si fonda su una pluralità di elementi probatori convergenti.
- Per dedurre utilmente un travisamento della prova occorre indicare in modo specifico emergenze processuali decisive e non limitarsi a una contestazione generica dell'apparato motivazionale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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