Sentenza del 18/01/2017 n. 1096 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo Studio legale associato ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, che aveva negato il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2002 e 2003. Il ricorrente ha contestato, da un lato, l'erronea applicazione della disciplina IRAP con riguardo al presupposto dell'autonoma organizzazione e, dall'altro, un vizio di motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che l'esercizio di una professione in forma associata costituisca per legge presupposto dell'IRAP ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, articoli 2 e 3, comma 1, lettera c). In caso di attività professionale esercitata tramite associazione, non è quindi necessario accertare in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione, poiché essa è considerata implicita nella forma associata. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti, in considerazione della sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
L'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata costituisce presupposto dell'IRAP; per le attività professionali svolte in forma associata, l'organizzazione autonoma è ritenuta implicita nella struttura associativa.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lettera c)
Include tra i soggetti passivi dell'IRAP gli esercenti arti e professioni organizzati in forma associata, senza necessità di una verifica ulteriore dell'autonoma organizzazione.
Cass., Sezioni Unite, n. 7371 del 2016
Ha stabilito che l'esercizio di un'attività professionale in forma associata integra ex lege il presupposto dell'IRAP, rendendo superfluo l'accertamento concreto dell'autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Quando un'attività professionale è esercitata tramite uno studio o un'associazione professionale, l'assoggettamento all'IRAP può derivare direttamente dalla forma associata, senza dover dimostrare autonomamente l'entità dei beni strumentali o del personale impiegato.
- La contestazione dell'IRAP basata esclusivamente sull'assenza di autonoma organizzazione è normalmente destinata a essere respinta per le associazioni professionali, poiché l'organizzazione è considerata implicita nella struttura associativa.
- Il principio può non applicarsi allo stesso modo al professionista che opera individualmente: in quel caso l'esistenza dell'autonoma organizzazione deve essere valutata concretamente secondo le caratteristiche dell'attività.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, nel corso del giudizio, interviene un orientamento giurisprudenziale rilevante e sopravvenuto che chiarisce la questione controversa.
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