Sentenza n. 1075/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione del decreto del -OMISSIS- notificato in pari data, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Salerno ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro (pratica PROT: -OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro e revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con nulla osta al lavoro subordinato stagionale e visto d'ingresso, ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Salerno ha rigettato la dichiarazione di emersione e revocato il nulla osta, dopo che il legale rappresentante dell'azienda aveva disconosciuto la domanda. Il rapporto di lavoro non era mai stato instaurato. Il ricorrente ha dedotto la violazione della normativa relativa al permesso di soggiorno per attesa occupazione e delle regole procedurali in materia di emersione del lavoro irregolare, sostenendo che non avrebbe dovuto subire le conseguenze negative delle inadempienze del datore di lavoro e che la mancata conclusione della procedura dipendeva da cause a lui non imputabili. L'amministrazione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività e ne ha chiesto comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha superato l'eccezione di irricevibilità per tardività, ritenendo comunque infondato il ricorso nel merito. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha affermato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato quando si interrompa un precedente rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore. Tale possibilità non opera quando il rapporto di lavoro non sia mai sorto, anche se la mancata instaurazione dipenda da circostanze estranee alla volontà del lavoratore. Nel caso concreto era pacifico che nessun rapporto di lavoro fosse stato instaurato e che il datore avesse disconosciuto la domanda di nulla osta. La revoca del nulla osta è stata quindi ritenuta legittima e le censure del ricorrente sono state respinte. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
"l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore"
La disposizione è interpretata nel senso che il permesso per attesa occupazione presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e successivamente interrotto per causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che il rapporto non si sia mai perfezionato per ragioni estranee alla volontà dello straniero.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Il riferimento al testo unico sull'immigrazione riguarda il nulla osta per lavoro subordinato e la procedura di ingresso e soggiorno per lavoro; nel caso concreto, la mancata instaurazione del rapporto esclude il presupposto per il permesso per attesa occupazione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro subordinato previamente e validamente instaurato, cessato per una causa non imputabile al lavoratore.
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro, anche quando dipenda da circostanze estranee alla volontà del lavoratore, non è equiparabile alla cessazione di un rapporto preesistente e non fonda il diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- Quando il datore di lavoro disconosce la domanda di nulla osta e il rapporto di lavoro non viene mai instaurato, la revoca del nulla osta costituisce, secondo l'orientamento richiamato, un provvedimento vincolato e non può essere superata invocando l'inadempienza o l'assenza di colpa del lavoratore.
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