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Sentenza

Sentenza del 19/10/2016 n. 21176 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di revisione del classamento e della rendita catastale, sostenendo, tra l'altro, che fosse necessario un sopralluogo per gli immobili interessati da variazioni DOCFA, che la microzona avesse subito un degrado e non un miglioramento, che gli avvisi fossero insufficientemente motivati, che non fossero stati indicati i parametri catastali e le caratteristiche delle classi di provenienza e di nuova attribuzione, che la procedura si fosse basata sui valori di mercato anziché sui valori catastali, che il Comune e il direttore dell'Agenzia fossero incompetenti e che la disciplina applicata fosse costituzionalmente illegittima. Contestavano inoltre la legittimità della richiesta comunale e la produzione documentale effettuata dall'Amministrazione in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dei contribuenti e ha confermato la legittimità della revisione catastale per microzone. Ha ritenuto sufficiente la motivazione degli avvisi, quando questi richiamano la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, il provvedimento dell'Agenzia del Territorio e la richiesta del Comune, senza necessità di indicare analiticamente le caratteristiche di ciascun immobile o di effettuare un sopralluogo. Ha inoltre escluso che il contribuente possa contestare la validità interna della richiesta comunale, ha ammesso la produzione di documenti in appello e ha ritenuto legittimo il provvedimento direttoriale dell'Agenzia. Le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità della controversia e per le oscillazioni della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335

    La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

    La norma consente una revisione generalizzata del classamento fondata sui parametri della microzona e sul significativo squilibrio tra valori medi di mercato e valori catastali. In questo procedimento non è necessario dimostrare preventivamente specifiche modifiche o caratteristiche proprie di ogni singola unità immobiliare.

  • Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 336

    È richiamata come ipotesi diversa di revisione catastale, nella quale occorre indicare analiticamente le trasformazioni o innovazioni specifiche subite dal singolo immobile.

  • Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 339

    È stata ritenuta coerente con la norma la determinazione del direttore dell'Agenzia del Territorio relativa all'aggiornamento e all'utilizzo dei valori medi di mercato.

  • D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2

    La norma è stata invocata dai contribuenti in relazione ai criteri di individuazione delle microzone, ma la censura non è stata accolta.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    Nel contenzioso tributario consente la produzione in appello di documenti, anche se già disponibili nel precedente grado di giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Disciplina il deposito di memorie in prossimità dell'udienza di cassazione; i ricorrenti se ne sono avvalsi depositando anche documenti.

Massime di principio

  • Nella revisione catastale per microzone prevista dall'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, la motivazione dell'avviso può essere sufficiente mediante il richiamo alla norma, agli atti dell'Agenzia e alla richiesta comunale, senza una descrizione analitica delle caratteristiche di ogni singolo immobile.
  • La revisione per microzona si fonda principalmente su dati e squilibri medi riferiti all'area territoriale, non sulla necessità di accertare una trasformazione specifica dell'unità immobiliare; pertanto, di regola, non è obbligatorio un sopralluogo.
  • Il contribuente può comunque dimostrare in giudizio che il proprio immobile presenta caratteristiche eccezionali o peculiari tali da sottrarlo alla ratio perequativa della revisione applicata alla microzona.
  • Le contestazioni relative alla competenza interna o alla corretta formazione della volontà del Comune nella richiesta di revisione, trattandosi di atto interno e propulsivo, non sono normalmente opponibili dal contribuente, salvo diverse specifiche situazioni.
  • Nel processo tributario è possibile produrre documenti anche in appello; la produzione tardiva non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
  • È importante distinguere la revisione per microzone ex comma 335 dalle revisioni fondate su modifiche specifiche dell'immobile o su palese incongruità rispetto a fabbricati similari, poiché in queste ultime ipotesi la motivazione deve essere più analitica e riferita al singolo bene.

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