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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 185/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di due decisioni irrevocabili, sostenendo l'identità del disegno criminoso per la vicinanza temporale e la natura programmata dell'attività di acquisto e successiva cessione di stupefacenti. La Corte di appello aveva invece ritenuto assente una visibile programmazione unitaria: i fatti presentavano diverse modalità (trasporto con terzi in un caso, cessione individuale nell'altro) e sono stati interpretati come segmenti distinti riconducibili a uno stile di vita abituale e non a un progetto criminoso unitario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché volto a ottenere una diversa valutazione di elementi di fatto congruamente apprezzati in sede di merito. Ha richiamato i principi sulla necessità, anche in sede esecutiva, di riscontrare indicatori concreti di unità di disegno criminoso (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità di condotta, sistematicità, programmazione almeno nelle linee essenziali). Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente qualificato le condotte come espressione di abitualità e non di un'unica pianificazione; conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di euro tremila a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p., comma 2

    La continuazione richiede una "unità di disegno criminoso": una rappresentazione unitaria, sin dal momento ideativo, delle diverse condotte almeno nelle loro linee essenziali; non si confonde con la mera reiterazione o con una scelta di vita delinquenziale.

  • Sez. I n. 40123 del 22.10.2010 (giurisprudenza)

    Ribadisce che la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé l'elemento intellettivo della continuazione (unità di ideazione).

  • Sez. I n. 12905 del 17.3.2010 (giurisprudenza)

    La programmazione può essere ab origine anche di massima: è sufficiente che i reati risultino previsti almeno in linea generale come mezzi per il conseguimento di un unico scopo, con possibili adattamenti alle eventualità del caso.

  • Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017 (giurisprudenza)

    Anche in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione richiede verifica di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, abitudini programmate di vita) e che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo.

  • art. 616 cod. proc. pen. (art. 616 c.p.p.)

    Prevede la condanna per ricorso inammissibile al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la dimostrazione di un "disegno criminoso" unitario sin dall'ideazione, non la sola reiterazione di reati simili o l'abitualità.
  • Indicatori rilevanti: omogeneità della condotta e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità operative comuni, sistematicità e prova che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo.
  • La prova della continuità è per natura indiziaria e va ricavata da nessi esteriori tra le condotte; tuttavia non è sufficiente attestare una generica tendenza o "stile di vita" criminale.
  • In sede di Cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione di fatto: i ricorsi che mirano esclusivamente a rimettere in discussione la valutazione probatoria del merito sono dichiarati inammissibili.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è utile produrre elementi concreti di pianificazione (es. comunicazioni, ruoli diversi nel medesimo circuito, ripetuti modelli operativi) che dimostrino una progettazione unitaria almeno in linea di massima.
  • Il rigetto dell'appello può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile salvo giustificazioni rilevanti.

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