Cassazione Penale, Sentenza n. 47119/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato il beneficio dell'indulto concesso a BEVILACQUA per talune pronunce (decreto penale del 28/10/2004 irrevocabile 1/10/2006 e sentenza 8/4/2005 irrevocabile 15/7/2013). Il ricorrente ha denunciato la mancata applicazione del principio secondo cui la revoca dell'indulto può fondarsi su una causa ostativa preesistente solo se tale causa non era nota al giudice che ha concesso il beneficio e non è stata da questi valutata, richiedendo che si verifichi se la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 9/11/2006 (passata in giudicato 18/2/2008) fosse nota al giudice concedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. Ha disposto che il giudice dell'esecuzione verifichi, anche acquisendo i fascicoli dell'esecuzione relativi ai provvedimenti del GIP di Velletri (21/11/2006) e del Tribunale di Vallo della Lucania (9/8/2013), se la causa ostativa (sentenza del 9/11/2006) fosse conosciuta o implicitamente valutata dal giudice che ha concesso l'indulto; in caso di accertata conoscenza la Corte ha altresì richiesto di verificare l'eventuale estinzione della pena per decorso del tempo con riferimento alla decorrenza dalla causa di revoca.
Norme richiamate
d.P.R. n. 241 del 2006
Regolamenta il beneficio dell'indulto; nel caso oggetto del giudizio si tratta del provvedimento che ha concesso il condono la cui revoca è stata controversa
Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015 (Paesano, Rv. 264865)
in materia di indulto, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al riconoscimento del condono, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo
Principio applicato dalla Cassazione: la revoca è possibile solo se la causa ostativa era anteriore al riconoscimento e era ignota/al non valutata dal giudice che ha concesso l'indulto
Sez. U., n. 2 del 30/10/2014 (Maiorella, Rv. 261399)
Richiamata in relazione alla necessità di verificare, se la revoca fosse fondata, l'eventuale estinzione della pena per decorso del tempo a partire dalla causa di revoca
Sez. U., n. 37345 del 2015
Cortese menzione da parte della difesa: principio giurisprudenziale uniforme su revoca della sospensione/indulto richiamato nel ricorso come parametro interpretativo
Sez. 1, n. 32258 del 2018
Ulteriore richiamo giurisprudenziale indicato dal ricorrente a sostegno del principio invocato sulla revoca dell'indulto
Massime di principio
- La revoca dell'indulto può essere pronunciata se e solo se la causa ostativa era anteriore alla concessione e non era conosciuta né implicitamente valutata dal giudice che ha concesso il beneficio.
- Il giudice dell'esecuzione chiamato a decidere sulla revoca deve accertare la conoscenza effettiva della causa ostativa da parte del giudice concedente, anche acquisendo il fascicolo dell'esecuzione relativo al provvedimento di concessione.
- Se la causa ostativa è stata nota o valutata (anche implicitamente) dal giudice concedente, la revoca è impropria e non può essere pronunciata.
- Nel caso in cui la revoca risulti ammissibile, il giudice deve anche verificare se la pena è estinta per decorso del tempo a partire dalla causa di revoca, prima di rendere esecutiva qualsiasi decisione di revoca.
- La parte che chiede la revoca (di solito il pubblico ministero) non può prescindere dall'onere del giudice di accertare preliminarmente la mancata conoscenza della causa ostativa da parte del giudice concedente; l'erroneità formale della concessione non è automaticamente revocabile senza tale accertamento.
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