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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36467/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 1998-2003 da parte di una commercialista. La contribuente sosteneva di non essere soggetta all'imposta per carenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, nonostante la presenza di una dipendente part time nello studio. Dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, il giudice di merito aveva nuovamente respinto la domanda ritenendo rilevanti, ai fini dell'autonoma organizzazione, il numero di ore lavorate dalla dipendente e le somme a lei corrisposte. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c., perché il giudice di rinvio avrebbe disatteso il principio di diritto fissato in sede rescindente, sostituendo alla verifica qualitativa delle mansioni una valutazione quantitativa di ore e compensi; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per omessa considerazione dell'asserita ammissione dell'Ufficio circa il rimborso dovuto per il 1999; 3) omesso esame di fatti decisivi in relazione al medesimo profilo e al 1998.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria per l'Emilia Romagna in diversa composizione. Ha ritenuto che il giudice di rinvio abbia violato il vincolo derivante dal giudizio rescindente, poiché era stato chiamato a verificare solo se le mansioni della dipendente fossero meramente esecutive o meno, mentre ha fondato la decisione su elementi quantitativi (ore di lavoro e compensi) non idonei a sostituire quella verifica qualitativa. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti. La pronuncia richiama inoltre il principio secondo cui l'autonoma organizzazione non ricorre quando il professionista utilizzi beni strumentali minimi e lavoro altrui non eccedente un dipendente con mansioni esecutive.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È invocato come parametro del vizio processuale dedotto per violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Il ricorrente lo richiama per denunciare la violazione del principio di diritto fissato dalla precedente cassazione; la Corte ribadisce il vincolo del giudice di rinvio al principio enunciato in sede rescindente.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per lamentare l'omessa pronuncia sull'asserita ammissione dell'Ufficio in ordine al rimborso per il 1999.

  • art. 36, secondo comma, nn. 2 e 3, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È invocato per omesso esame di fatti decisivi relativi al 1998 e al 1999.

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    Il principio di diritto enunciato in cassazione vincola il giudice di rinvio e la stessa Corte in sede di nuovo ricorso, salvo jus superveniens.

  • art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997

    È la norma che individua il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il veicolo processuale della censura di violazione del vincolo del giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi puntualmente al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in sede rescindente; non può ampliare l'oggetto dell'accertamento né sostituire il criterio indicato con valutazioni diverse.
  • Ai fini dell'IRAP il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il professionista impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e si avvalga di lavoro altrui nei limiti di un solo dipendente con mansioni meramente esecutive.
  • Quando il rinvio è stato disposto per una verifica qualitativa delle mansioni del collaboratore, la decisione di merito non può fondarsi esclusivamente su indici quantitativi come ore lavorate o compensi corrisposti, se tali elementi non consentono da soli di accertare la natura delle mansioni rispetto al parametro richiesto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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