Cassazione Penale, Ordinanza n. 27899/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Vicenza che, all'esito di patteggiamento concordato tra le parti, ha applicato la pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.700 di multa per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il primo ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 129 c.p.p. e carenza di motivazione, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento. Il secondo ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. e carenza di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto i ricorsi generici e non consentiti, osservando che le censure motivazionali non erano immediatamente ricavabili dal testo della sentenza e si risolvevano in affermazioni apodittiche, prive di un effettivo confronto critico con il provvedimento impugnato; inoltre, nel rito speciale, non è consentito sollecitare un sindacato di legittimità su valutazioni non manifeste nel provvedimento, né pretendere che il giudice si sostituisca alla determinazione delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il giudice dell'applicazione della pena si fosse correttamente conformato all'accordo tra le parti, escludendo la ricorrenza delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., confermando la qualificazione giuridica dei fatti e reputando congruo il trattamento sanzionatorio concordato. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Nel rito di applicazione della pena il giudice deve verificare dagli atti se sussistano immediatamente cause di proscioglimento; in mancanza di evidenza non è censurabile la decisione che le escluda.
La doglianza sulla motivazione deve confrontarsi in modo specifico con la sentenza impugnata; censure generiche non sono ammissibili.
La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o di vizi effettivamente desumibili dal provvedimento.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento, non è ammissibile una censura meramente apodittica o generica sulla motivazione, se non accompagnata da un puntuale confronto critico con il provvedimento impugnato.
- Nel rito ex art. 444 c.p.p. il giudice deve limitarsi a verificare la correttezza dell'accordo, la non ricorrenza di cause ostative evidenti ex art. 129 c.p.p. e la congruità del trattamento sanzionatorio, senza sostituirsi alle determinazioni delle parti.
- La denuncia di vizi motivazionali in sede di legittimità è inammissibile quando i presunti errori valutativi non risultano immediatamente e palesemente dalla sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni accessorie sulle spese e, ove ricorra colpa nella proposizione dell'impugnazione, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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