Cassazione Penale, Sentenza n. 14318/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del Tribunale di Napoli che aveva confermato il rigetto, disposto dal Tribunale di Napoli Nord il 16/03/2021, dell'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti di Pennacchio, indagato per associazione per delinquere finalizzata a frodi assicurative, falsi documentali e corruzione in atti giudiziari. Successivamente il difensore ha comunicato la rinuncia al ricorso perché il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza del 10/12/2021, ha revocato la misura cautelare.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Pur rilevando che la rinuncia è stata formalizzata dal solo difensore privo di procura speciale (circostanza che la giurisprudenza ritiene inefficace), la Corte prende atto dell'ordinanza di revoca della misura allegata. Ribadisce il principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari revocati è ammissibile solo se il ricorrente intende perseguire la pronuncia ai fini della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, volontà che deve essere espressa personalmente o tramite difensore munito di procura speciale (richiamo a artt. 315 co.3 e 645 co.1 c.p.p.). Non essendo stata manifestata tale volontà, il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte esclude altresì la condanna alle spese e l'applicazione dell'ammenda di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020 art. 23 co. 8
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Richiamata in relazione al rito/processo davanti alla Corte; indica la possibilità di trattare il ricorso con contraddittorio scritto
Codice di procedura penale art. 315 co. 3
Usato per spiegare che la domanda di riparazione ha carattere personale e richiede una espressa volontà della parte
Codice di procedura penale art. 645 co. 1
Richiama la disciplina dell'azione di riparazione per ingiusta detenzione e la necessità della riserva personale sulla domanda
Codice di procedura penale art. 309, 310, 568 co. 2
art. 309, 310, 568 co. 2 c.p.p.
Menzionati nel contesto di una questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata: riguardano rimedi e procedure in materia di misure cautelari e riesame
Codice di procedura penale art. 616
Norma sulla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende: la Corte esclude la sua applicazione quando il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
Massime di principio
- Se la misura cautelare viene revocata mentre è pendente il ricorso per cassazione, il ricorso può divenire privo di interesse e dunque inammissibile salvo che il ricorrente dichiari espressamente di voler comunque ottenere una pronuncia utile ai fini della domanda di riparazione (es. per ingiusta detenzione).
- La volontà di conservare il ricorso ai fini della riparazione deve essere manifestata personalmente dal ricorrente o mediante difensore munito di procura speciale: atti compiuti da difensori privi di tale procura sono inefficaci per questo scopo.
- La sopravvenuta carenza di interesse che determina l'inammissibilità del ricorso esclude in generale la condanna alle spese processuali e l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 616 c.p.p.
- È buona prassi, se si vuole mantenere aperta la via della riparazione quando la misura viene revocata, allegare al ricorso o notificare esplicitamente la manifestazione di volontà di perseguire la pronuncia per riparazione e provvedere alla procura speciale se l'atto è delegato al difensore.
- Distinguere tra provvedimenti custodiali e non custodiali: la giurisprudenza è particolarmente attenta alla tutela della riparazione per detenzione ingiusta nei casi di misure privative della libertà personale; tuttavia il principio della necessità di manifesta volontà dell'interessato trova applicazione anche rispetto ad altri provvedimenti cautelari quando l'interesse a proseguire il gravame viene meno.
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