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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6389/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, in modifica parziale della sentenza del GUP di Mantova emessa in abbreviato, aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (in relazione alla Tecno Meccanica s.r.l.) e per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva (in relazione alla Tecno & Meccanica s.r.l.). Il ricorrente ha dedotto: 1) vizio per errata applicazione dell'art. 438 c.p.p. insistendo nel fatto che l'abbreviato condizionato (con escussione di tre testi) gli sarebbe stato negato ingiustamente; 2) errata qualificazione dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che sarebbe richiesto il dolo specifico e non il mero dolo generico; 3) errata applicazione congiunta dell'art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare e dell'art. 81 c.p., contestando la continuazione tra reati commessi in relazione a fallimenti diversi

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sull'abbreviato condizionato ha ritenuto il motivo privo di specificità e ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, che aveva escluso la necessità dell'integrazione probatoria per mancanza dei requisiti di novità e decisività degli elementi richiesti. Quanto al profilo dell'elemento soggettivo, la Suprema Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale è duplice: la sottrazione o distruzione di scritture richiede dolo specifico, mentre la tenuta delle scritture in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari richiede il dolo generico; pertanto la valutazione dei giudici di merito è conforme. Sul punto della concorsualità/continuazione e dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 legge fall., la Corte ha confermato che l'aggravante si applica ai plurimi fatti di bancarotta contestati nell'ambito della stessa procedura concorsuale, mentre la continuazione è l'istituto applicabile tra reati relativi a procedure concorsuali diverse; nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente applicato l'art. 219 per i fatti relativi alla stessa procedura e ha posto in continuazione il reato relativo all'altro fallimento. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 438 cod. proc. pen.

    art. 438, comma 5, cod. proc. pen.

    La richiesta di abbreviazione condizionata richiede che l'integrazione probatoria abbia i requisiti di novità e decisività; la Corte ha valutato che l'istanza non indicava profili di incompletezza specifici né una prognosi di utilità dell'escussione dei testi

  • art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)

    La fattispecie è interpretata in senso composito: la sottrazione o distruzione di libri richiede dolo specifico, mentre la tenuta delle scritture in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio richiede il dolo generico

  • art. 219 legge fallimentare

    art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall.

    L'aggravante prevista si applica quando una pluralità di fatti di bancarotta è contestata nell'ambito della stessa procedura concorsuale; è distinta dall'istituto della continuazione per reati riferibili a procedure concorsuali diverse

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di continuazione, ma la Corte ha ritenuto corretta la distinzione operata dai giudici di merito tra aggravante ex art. 219 L.F. e continuazione ex art. 81 c.p. per reati riferibili a procedure diverse

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Per ottenere l'ammissione al giudizio abbreviato condizionato (art. 438 c.p.p.) è necessario specificare e documentare in che modo la prova chiesta sia nuova e decisiva rispetto al materiale già presente in atti; mere affermazioni generiche di utilità non sono sufficienti
  • Nel reato di bancarotta fraudolenta documentale vanno distinte due ipotesi: la distruzione/sottrazione delle scritture (che richiede dolo specifico) e la tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari (che può essere sanzionata avendo rilevanza il dolo generico)
  • La circostanza aggravante di cui all'art. 219 L.F. si applica quando i fatti di bancarotta sono riferibili alla stessa procedura concorsuale; se i reati concernono fallimenti/procedure diverse, va valutata l'eventuale applicazione della continuazione (art. 81 c.p.)
  • In sede di impugnazione è essenziale contestare specificamente e motivatamente le valutazioni probatorie svolte in fatto dai giudici di merito, altrimenti i motivi possono essere dichiarati generici e respinti per mancata autosufficienza
  • Il rigetto del ricorso per cassazione comporta normalmente la condanna alle spese di lite ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza del ricorso prima del deposito per evitare esborsi

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