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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03452/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Un imprenditore aveva ottenuto in primo grado la condanna della società committente al pagamento del corrispettivo per lavori appaltati. In appello, la società resistente aveva ottenuto la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la rimessione della causa al tribunale, perché la notificazione dell’atto di citazione sarebbe stata nulla in quanto l’atto risultava illeggibile. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, con il primo motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per error in procedendo: la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato una nullità della citazione insussistente, poiché l’atto era stato comunque notificato via PEC in formato pdf.p7m, come risultava dalle ricevute di accettazione e consegna. Con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciava la violazione delle norme tecniche del PCT di cui agli artt. 12, comma 2, e 19-bis del provvedimento DGSIA 16 aprile 2014, ma tale censura è rimasta assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che dalla motivazione della sentenza d’appello non emergesse quale concreta anomalia fosse stata riscontrata nei file della notificazione e che, dai documenti prodotti, la citazione risultasse inviata in formato pdf.p7m, con ricevute PEC di accettazione e consegna idonee a far presumere la conoscenza dell’atto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini l’appello della società committente applicando i principi indicati, regolando anche le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per error in procedendo, qui invocata contro la declaratoria di nullità della citazione.

  • art. 354 c.p.c.

    la rimessione al primo giudice è ammessa per la nullità della notificazione dell’atto introduttivo; altrimenti il giudice d’appello deve trattare la causa nel merito, eventualmente rinnovando gli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del motivo assorbito, con cui era denunciata la violazione di norme tecniche sul processo telematico.

  • d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    la posta elettronica certificata è richiamata come sistema legalmente idoneo a inviare comunicazioni con valore equiparato alla raccomandata A/R.

  • art. 1335 c.c.

    la Corte richiama in via analogica la presunzione di conoscenza dell’atto che opera quando la comunicazione giunge all’indirizzo del destinatario.

  • art. 12, comma 2, provvedimento DGSIA 16 aprile 2014

    norma tecnica del PCT invocata nel motivo assorbito sulla validità del formato dell’atto notificato.

  • art. 19-bis provvedimento DGSIA 16 aprile 2014

    norma tecnica del PCT invocata nel motivo assorbito sulla validità del formato dell’atto notificato.

  • art. 34, comma 1, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

    richiamato come base regolamentare delle specifiche tecniche del processo civile telematico.

Massime di principio

  • Quando la notificazione via PEC produce le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, si presume perfezionata la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, salvo che questi dia prova di specifiche difficoltà di cognizione non imputabili al mittente.
  • Ai fini della validità della notifica telematica, il giudice deve indicare in modo chiaro quale concreta irregolarità abbia affetto l’allegato o il flusso di trasmissione; una motivazione generica sull’illeggibilità dell’atto non è sufficiente.
  • La rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. è misura eccezionale, utilizzabile solo nei casi tipizzati di nullità della notificazione dell’atto introduttivo; negli altri casi il giudice d’appello deve decidere nel merito, eventualmente disponendo la rinnovazione degli atti.
  • Nel processo civile telematico, la produzione delle ricevute PEC e del file di trasmissione consente di verificare oggettivamente l’invio, la consegna e l’inalterazione del messaggio, costituendo idoneo supporto probatorio della ritualità della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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