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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32634/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una polizza contro i furti stipulata da una società poi fallita. Dopo la sottrazione di alcuni automezzi dallo stabilimento, la società denunciò il sinistro alla coassicuratrice delegataria, che rilasciò una quietanza per 265.000 euro a titolo di transazione e saldo, versandone metà e indicando che la restante metà sarebbe stata corrisposta dalla coassicuratrice delegante. Quest'ultima però rifiutò il pagamento, contestando l'estinzione dell'obbligazione e l'operatività della polizza. In primo grado la domanda fu accolta nei confronti della coassicuratrice delegante. In appello, invece, fu ritenuto che la delegataria non avesse potere di transigere per conto della coassicuratrice e che non vi fosse stata ratifica, con rigetto della domanda verso la coassicuratrice delegante. Avverso tale decisione l'ex liquidatore della società fallita propose ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 16-bis, comma 9, d.l. 179/2012 per la dedotta nullità della sentenza d'appello a causa dell'omesso deposito telematico degli atti e violazione dell'art. 342 c.p.c. per l'asserita erronea ammissione dell'appello della coassicuratrice delegante, che sarebbe stato privo di specificità. La coassicuratrice delegataria propose anche ricorso incidentale, censurando la decisione d'appello sul mancato riconoscimento del potere rappresentativo e sulla regolazione delle spese.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi del ricorso principale perché ha rilevato, d'ufficio, il difetto di legittimazione processuale dell'ex liquidatore a proporre autonomamente il ricorso per cassazione dopo il fallimento della società. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso principale. Il ricorso incidentale, proposto dalla coassicuratrice delegataria oltre il termine lungo di impugnazione, è stato qualificato come incidentale tardivo e dichiarato inefficace per effetto dell'inammissibilità del ricorso principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale, con condanna al pagamento in favore di entrambe le società controricorrenti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 legge fallimentare

    Il fallito conserva solo una legittimazione processuale residuale e circoscritta; non può impugnare autonomamente in sostituzione del curatore se non nei limiti e alle condizioni previste dalla norma, in particolare in presenza di inerzia totale degli organi fallimentari e nei casi espressamente contemplati.

  • art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179/2012

    La norma è stata invocata per sostenere la nullità della sentenza d'appello per asserito omesso deposito telematico degli atti, ma la Corte non ha affrontato il motivo nel merito per il difetto di legittimazione del ricorrente principale.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura relativa alla specificità dell'appello non è stata esaminata nel merito, poiché assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 1911 c.c.

    È stata richiamata nel ricorso incidentale in tema di coassicurazione e riparto dei poteri tra coassicuratrice delegataria e delegante.

  • art. 1362 c.c.

    È stata invocata nel ricorso incidentale per contestare l'interpretazione del contratto di coassicurazione compiuta dalla corte territoriale.

  • art. 163 c.c.

    È stata richiamata nel ricorso incidentale, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione è stato utilizzato per qualificare il ricorso incidentale come tardivo, poiché notificato oltre la sua scadenza.

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale proposta oltre i termini di impugnazione ordinari è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile.

  • art. 371, comma 2, c.p.c.

    Il rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale non salva l'impugnazione incidentale tardiva quando sia già decorso il termine lungo di impugnazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale sulla base della quale è stata fissata la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato disposto l'obbligo, per il ricorrente soccombente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il soggetto dichiarato fallito, o chi agisca in una posizione a esso assimilabile, non ha legittimazione a proporre autonomamente il ricorso per cassazione contro una sentenza relativa a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, salvo che ricorrano i rigorosi presupposti della legittimazione residuale prevista dall'art. 43 l.fall., tra cui l'inerzia totale degli organi fallimentari e le specifiche questioni dalle quali possa dipendere un'imputazione di bancarotta.
  • La legittimazione residuale del fallito consente, al più, interventi processuali nei limiti previsti dalla legge; non consente di sostituirsi al curatore nell'esercizio autonomo del potere di impugnazione quando gli organi concorsuali abbiano scelto consapevolmente se agire o meno.
  • L'impugnazione incidentale proposta oltre il termine lungo di impugnazione ha natura di impugnazione incidentale tardiva ed è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, anche quando sia stata notificata nel termine di quaranta giorni dal ricorso principale.
  • Ai fini della legittimazione del fallito ex art. 43 l.fall., non basta un generico richiamo al possibile riflesso di responsabilità penali o risarcitorie: occorre indicare con precisione le questioni specifiche da cui potrebbe derivare la contestata imputazione e dimostrare il concreto presupposto della legittimazione suppletiva.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, le spese del giudizio di legittimità restano a carico del solo ricorrente principale; l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo impedisce di valorizzarlo ai fini della reciproca soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialeRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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