Cassazione Penale, Sentenza n. 33469/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna per abusivo esercizio della professione di avvocato con due motivi: 1) violazione di legge ex art. 348 c.p., sostenendo che le attività svolte erano al più consulenza civilistica e non atti tipici riservati alla professione forense; si richiamava inoltre che l'incarico era stato conferito congiuntamente a un avvocato abilitato (De Sio) e che la nomina quale difensore, formalizzata in occasione di una perquisizione, non sarebbe stata accettata dalla ricorrente che avrebbe anzi rinunciato al mandato senza svolgere attività; 2) vizio di motivazione nella determinazione della pena, ritenuta prossima al massimo edittale senza adeguata giustificazione dei criteri di applicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso non inammissibile ma ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, maturata al più tardi il 28/02/2023 rispetto alla data di consumazione indicata nel capo di imputazione (28/08/2015). Pur ritenendo che dalla motivazione della Corte di appello emergessero plurimi atti riconducibili alla professione forense (incarico comprensivo di assistenza, rappresentanza e difesa, previsione di remunerazione anche in caso di giudizio, nomina difensiva e richieste di pagamento e consegna fascicolo), la prescrizione impediva una pronuncia di merito; non sussistendo i presupposti per un'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 348 cod. pen.
La norma punisce l'abusivo esercizio della professione forense; la Corte di appello aveva ritenuto che fossero stati compiuti atti tipici dell'avvocato (incarico di assistenza, rappresentanza e difesa, remunerazione, nomina difensiva), ma la Cassazione non ha deciso sul merito per effetto della prescrizione
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'assoluzione quando emerge in modo evidente l'insussistenza del fatto; la Corte ha ritenuto che tale condizione non ricorresse nel caso di specie, per cui non era possibile assolvere d'ufficio nonostante la prescrizione
Massime di principio
- La prescrizione estingue il reato anche quando la decisione di merito ritiene dimostrati elementi di colpevolezza: il giudizio di cassazione può limitarsi ad annullare per estinzione senza entrare nel merito
- La qualificazione di 'abusivo esercizio' richiede la valutazione di atti tipici e riservati alla professione forense; elementi come incarico per assistenza e difesa, previsione di compenso, nomina difensiva e richiesta di saldo sono indizi rilevanti del concreto svolgimento dell'attività professionale
- Una formale rinuncia al mandato non esclude automaticamente che il difensore abbia già svolto prestazioni: richieste di pagamento o l'offerta di consegna del fascicolo possono essere utilizzate per inferire l'effettivo esercizio di attività professionale
- La qualifica professionale (iscrizione nell'albo nazionale o nella Sezione speciale per gli avvocati stabiliti) è elemento rilevante ma non esclude che atti tipici possano integrare il reato, se il soggetto non era abilitato a esercitare nelle condizioni previste
- Se si intende prevenire il rischio processuale derivante dalla prescrizione, è fondamentale calcolare con precisione la data di consumazione del reato e verificare eventuali cause di sospensione o interruzione dei termini
- Per ottenere un'assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p., è necessario dimostrare in modo evidente e pacifico l'insussistenza del fatto; dubbi o elementi contraddittori rendono invece necessario procedere sul merito o dichiarare l'estinzione per prescrizione
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