Tribunale, Sentenza T-736/22
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 20 December 2023. — Campofrio Food Group, SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark SNACK MI – Earlier national figurative marks CAMPOFRIO SNACK’IN – Relative grounds for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – No damage to reputation – Article 8(5) of Regulation 2017/1001. — Case T-736/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Campofrío contro il rigetto dell’opposizione al marchio UE SNACK MI. Ha ritenuto corretta la valutazione dell’EUIPO secondo cui le differenze tra i segni, unite alla debole capacità distintiva dell’elemento comune "snack", escludevano il rischio di confusione. Ha anche confermato che la documentazione prodotta non dimostrava una reputazione sufficiente del marchio anteriore per invocare l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.
Opposizione a marchio UE: esclusa sia la probabilità di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia la tutela rafforzata per reputazione ex articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 tra SNACK MI e i marchi anteriori CAMPOFRIO SNACK’IN.
La questione giuridica
Se la Commissione di ricorso avesse errato nel ritenere che, nonostante l’identità o similarità dei prodotti e servizi, tra il segno richiesto SNACK MI e i marchi anteriori CAMPOFRIO SNACK’IN non sussistesse probabilità di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; e se avesse inoltre errato nel negare che i marchi anteriori avessero una reputazione idonea a fondare l’opposizione ex articolo 8, paragrafo 5, dello stesso regolamento.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che non sussiste probabilità di confusione quando i segni coincidono essenzialmente in un elemento descrittivo e debolmente distintivo, mentre divergono per gli altri elementi verbalmente, figurativamente, foneticamente e concettualmente rilevanti; in tal caso, anche a fronte di prodotti identici o simili, la somiglianza complessiva può restare insufficiente. Ha inoltre ribadito che la reputazione o la distinta capacità del marchio anteriore devono essere provate con elementi concreti e quantitativi idonei a dimostrare notorietà, quota di mercato, intensità e durata dell’uso e investimenti promozionali; in mancanza, non opera la tutela rafforzata dell’articolo 8, paragrafo 5.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione tra SNACK MI e i marchi anteriori CAMPOFRIO SNACK’IN
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione a registrazione di marchio UE. Il Tribunale ha esaminato la controversia nel settore alimentare, con riferimento a marchi figurativi anteriori nazionali e al segno richiesto SNACK MI.
Fatti e procedimento amministrativo
Cerioti Holding SA aveva chiesto la registrazione del segno figurativo SNACK MI come marchio dell’Unione per prodotti e servizi delle classi 29, 30 e 35, in particolare snack salati e dolci e servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio, anche online. Campofrío Food Group SA ha proposto opposizione fondandosi su sette marchi anteriori, tra cui vari marchi figurativi nazionali contenenti il segno CAMPOFRIO SNACK’IN e altri marchi simili.
L’opposizione era basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 per tutti i marchi anteriori e, per due marchi spagnoli, anche sull’articolo 8, paragrafo 5. Dopo il rigetto dell’opposizione da parte della Divisione di opposizione, la Commissione di ricorso ha confermato il rigetto, escludendo sia il rischio di confusione sia la reputazione del marchio anteriore rilevante.
Questioni giuridiche esaminate
Il Tribunale era chiamato a verificare:
- se la Commissione di ricorso avesse correttamente valutato la somiglianza tra i segni sul piano visivo, fonetico e concettuale;
- se avesse correttamente attribuito scarso rilievo distintivo all’elemento comune "snack";
- se la documentazione prodotta dimostrasse una distintività accresciuta o una reputazione dei marchi anteriori;
- se, in base alla valutazione globale, sussistesse una probabilità di confusione;
- se ricorressero i presupposti della tutela ampliata ex articolo 8, paragrafo 5.
Normativa rilevante
La pronuncia si fonda principalmente su:
- articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;
- articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del medesimo regolamento, per la nozione di marchio anteriore;
- articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001;
- articolo 263 TFUE per il sindacato giurisdizionale;
- articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale per le spese.
Valutazione del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
Il Tribunale ha ribadito i principi consolidati: la probabilità di confusione va valutata globalmente, tenendo conto dell’impressione complessiva prodotta dai segni, del pubblico di riferimento, della somiglianza dei prodotti e dell’interdipendenza tra tali fattori. Nel caso concreto, il pubblico pertinente era il consumatore medio spagnolo, con livello di attenzione medio, mentre per la vendita all’ingrosso il riferimento era al pubblico professionale.
La Commissione di ricorso aveva già ritenuto identici o simili i prodotti e servizi in questione. Il nodo decisivo è stato quindi la comparazione dei segni.
Elementi distintivi e dominanti
Il Tribunale ha condiviso la lettura della Commissione di ricorso secondo cui:
- nell’anteriore, l’elemento dominante era "snack’in";
- nel marchio richiesto, l’elemento dominante era "snack";
- l’elemento "snack" è descrittivo dei prodotti, perché il pubblico lo percepisce come riferimento a uno spuntino/snack, dunque ha distintività debole o molto debole;
- la parte "in" del segno anteriore non ha un significato chiaro e presenta distintività normale;
- il termine "campofrío" ha distintività normale, ma non domina il segno richiesto.
Nel marchio richiesto, l’espressione "snack mi" nel suo insieme ha al massimo distintività debole, anche per la presenza del pronome possessivo spagnolo "mi"; gli elementi figurativi collegati alla lettera "a" rafforzano l’allusione al consumo/possesso dello snack.
Somiglianza visiva, fonetica e concettuale
Il Tribunale ha confermato che:
- la somiglianza visiva è bassa, perché la coincidenza riguarda solo il termine non distintivo "snack", mentre i restanti elementi verbalmente e figurativamente differiscono in modo marcato;
- la somiglianza fonetica è almeno media, ma comunque non sufficiente, poiché i segni coincidono solo nella parola "snack" e divergono nei termini "in" e "mi";
- la somiglianza concettuale è bassa, poiché il marchio richiesto allude all’idea di "mio snack", mentre il segno anteriore, nel suo complesso, non ha un significato chiaro.
Ha inoltre osservato che la somiglianza derivante da un elemento descrittivo incide poco nel giudizio complessivo.
Distintività del marchio anteriore
La ricorrente sosteneva che il marchio anteriore avesse acquisito distintività rafforzata e reputazione mediante uso. Il Tribunale ha respinto l’argomento, rilevando che la documentazione prodotta era insufficiente: mancavano dati su volumi di vendita, quota di mercato, intensità e diffusione dell’uso, informazioni economico-finanziarie sulle campagne pubblicitarie e riscontri idonei a provare un effettivo radicamento presso il pubblico rilevante.
Ha anche chiarito che una decisione dell’Ufficio spagnolo dei marchi non vincolava l’esito del giudizio UE e, in ogni caso, non attestava una reputazione del marchio anteriore.
Esito della valutazione globale
Tenuto conto di:
- identità o similarità dei prodotti e servizi;
- livello medio di attenzione del pubblico;
- somiglianza visiva bassa;
- somiglianza fonetica media;
- somiglianza concettuale bassa;
- distintività normale del marchio anteriore;
- centralità dell’elemento descrittivo comune "snack",
il Tribunale ha confermato l’assenza di probabilità di confusione. Ha anche precisato che, quando i segni coincidono in un elemento poco distintivo, di regola il rischio di confusione non emerge, se gli altri elementi differenziano nettamente i segni.
Estensione dell’analisi agli altri marchi anteriori
La Commissione di ricorso aveva ritenuto che gli altri marchi anteriori fossero ugualmente o meno simili al segno richiesto rispetto al marchio spagnolo esaminato in via principale e che, per gli stessi motivi, non vi fosse rischio di confusione. Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non aveva presentato censure specifiche contro tale parte della decisione e ha quindi confermato il rigetto anche con riferimento agli altri marchi.
Reputazione del marchio ex articolo 8, paragrafo 5
Quanto alla tutela rafforzata, il Tribunale ha ricordato che l’articolo 8, paragrafo 5, richiede cumulativamente:
- identità o somiglianza tra i segni;
- reputazione del marchio anteriore nell’Unione o nello Stato membro interessato;
- rischio di indebito vantaggio o pregiudizio alla distintività o reputazione.
Ha quindi approvato la conclusione della Commissione di ricorso secondo cui la prova della reputazione non era stata fornita. Anche i documenti aggiuntivi prodotti in sede amministrativa erano in larga parte successivi al periodo rilevante o privi di data, e non dimostravano in modo adeguato né la conoscenza del segno presso il pubblico pertinente né la portata della sua diffusione. Alcuni materiali si riferivano a un premio condiviso rivolto soprattutto a un pubblico professionale, senza dati sull’effettiva circolazione o sulla sua penetrazione presso i consumatori.
Ne è derivato che una delle condizioni cumulative dell’articolo 8, paragrafo 5, mancava, con conseguente impossibilità di applicare la protezione più ampia prevista da tale norma.
Decisione e spese
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato Campofrío Food Group SA alle spese, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principio desumibile
La sentenza conferma che, in materia di marchi UE, la coincidenza in un elemento descrittivo e debolmente distintivo non basta a fondare la probabilità di confusione se gli altri elementi dei segni sono complessivamente diversi e sufficienti a produrre un’impressione globale distinta. Inoltre, la reputazione del marchio anteriore non può presumersi né desumersi da mere campagne promozionali: va dimostrata con elementi concreti, quantitativi e coerenti con i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
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