Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14095/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca della somma di euro 1.025,00 disposta dal Tribunale in sede di patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Il difensore ha dedotto violazione dell'art. 240 c.p. sostenendo che la confisca ex art. 240 riguarda il profitto direttamente derivante dal reato e che nel caso concreto era contestata solo la mera detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 5, DPR 309/1990), senza prova di attività di spaccio collegabile temporalmente e causalmente al denaro sequestrato; pertanto, in mancanza del nesso di pertinenzialità, la somma avrebbe dovuto essere restituita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca del denaro, con rinvio al Tribunale di Milano per nuova valutazione. La Corte ha ritenuto che la confisca ex art. 240 c.p. non potesse essere disposta in assenza del nesso di derivazione diretta tra il profitto e il reato di mera detenzione. Tuttavia ha richiamato la nuova disciplina (modifiche all'art. 85-bis DPR 309/1990 e art. 240-bis c.p.) che estende la confisca per sproporzione anche ai reati di cui all'art. 73, prevedendo una confisca obbligatoria qualora sussista sproporzione e mancata giustificazione della provenienza. Essendo tale confisca di natura di misura di sicurezza patrimoniale, la Corte ha precisato che può essere applicata con la legge vigente al momento dell'applicazione (momento della sentenza di primo grado); poiché il nuovo testo era in vigore alla data della sentenza (11/01/2024), il Tribunale dovrà riesaminare la questione alla luce di questi principi.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Consente l'applicazione della pena concordata (patteggiamento) e consente al giudice di pronunciare statuizioni accessorie, comprese eventuali misure patrimoniali nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 73, comma 5, DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che sanziona la detenzione di sostanze stupefacenti; la sua contestazione da sola non giustifica automaticamente la confisca ex art. 240 c.p. se non è dimostrato che il denaro sia profitto diretto dell'attività di spaccio.

  • art. 240 cod. pen.

    Prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato; richiede un nesso di diretta derivazione causale tra il bene e il reato per poter essere applicata (non applicabile se manca il nesso con la mera detenzione).

  • art. 85-bis DPR 309/1990

    Rinvio all'art. 240-bis c.p. per i reati in materia di stupefacenti; con la recente modifica (d.l. n.123/2023 conv. L. n.159/2023) la confisca per sproporzione è stata estesa a tutte le fattispecie dell'art. 73, compresa quella di cui al comma 5.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede la confisca obbligatoria per sproporzione: si applica quando il condannato dispone di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito e non ne dà giustificazione credibile; non richiede che i beni derivino direttamente dal reato e costituisce misura di sicurezza patrimoniale.

  • art. 236 cod. pen.

    Richiama l'applicazione di talune disposizioni procedurali anche alle misure di sicurezza patrimoniali, collegandole al regime delle misure di sicurezza in generale.

  • art. 200 cod. proc. pen.

    "le misura di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione"

    Stabilisce che le misure di sicurezza (tra cui la confisca allargata di natura non sanzionatoria) sono regolamentate dalla legge vigente al momento dell'applicazione: consente dunque l'applicazione retroattiva delle misure di sicurezza introdotte dopo il fatto ma in vigore al momento della sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • La confisca ex art. 240 c.p. richiede il nesso di diretta derivazione tra il bene e il reato: se è contestata solo la mera detenzione di stupefacenti, la confisca delle somme rinvenute non è automatica se non è provata la provenienza direttamente collegata al reato.
  • La confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p., applicabile tramite art. 85-bis DPR 309/1990) si basa sulla sproporzione tra beni e reddito e sulla mancata giustificazione della loro provenienza; non richiede che i beni siano il "profitto" diretto del reato e può essere disposta anche quando manca prova di spaccio collegato temporalmente.
  • Essendo la confisca per sproporzione una misura di sicurezza patrimoniale, si applica secondo la legge in vigore al momento dell'applicazione (sentenza di primo grado); quindi, se la norma è entrata in vigore prima dell'emissione della sentenza, il giudice deve valutarne l'applicabilità anche per fatti commessi anteriormente.
  • Nei procedimenti di patteggiamento è possibile impugnare in Cassazione la statuizione sulla confisca quando tale misura non sia stata oggetto di pattuizione tra le parti (vizio di motivazione o illegittimità della confisca).
  • In casi simili la difesa deve contestare la confisca quando manca prova di nesso causale tra denaro e reato; allo stesso tempo il giudice deve valutare se ricorra la situazione di "sproporzione" e richiedere al condannato adeguata giustificazione della provenienza dei beni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.