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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33567/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento emessa ai sensi del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativa a IRAP per l'anno 2004 e al recupero di un credito d'imposta per incremento occupazionale. La società contribuente ha impugnato la cartella deducendo: nullità per mancata sottoscrizione, invalidità della notifica, difetto di motivazione, omessa notifica dell'avviso bonario o di un atto prodromico, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo e illegittimità delle sanzioni. La CTR ha accolto solo in parte l'appello dell'Amministrazione, annullando la cartella limitatamente al recupero del credito d'imposta e confermandola per l'IRAP. In Cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) omesso rilievo del mancato deposito della copia dell'appello presso la CTP e violazione delle norme processuali sull'impugnazione; 2) irregolarità della notificazione della cartella perché la relata era apposta sul frontespizio; 3) carenza di motivazione della cartella; 4) e 5) violazione dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 per omessa comunicazione preventiva/avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo e della cartella; 6) illegittima compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché l'atto di appello risultava tempestivamente depositato e la censura era anche poco specifica. Ha respinto il secondo perché la relata sul frontespizio non determina nullità della notifica se l'atto è integro e non è contestata la completezza della cartella. Ha respinto il terzo perché, nel caso di liquidazione basata sui dati dichiarati dal contribuente, la motivazione può essere assolta con il richiamo alla dichiarazione stessa. Ha respinto i motivi quarto e quinto perché l'art. 6, comma 5, Statuto del contribuente impone l'invito al contribuente solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; qui, invece, l'IRAP a debito risultava pacificamente dalla dichiarazione, sicché non era dovuta alcuna comunicazione preventiva. Ha respinto il sesto motivo ritenendo corretta la compensazione delle spese, dato l'esito solo parzialmente favorevole ottenuto dalla società in appello. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    comma 3 richiamato nel ricorso e nella motivazione

    consente la liquidazione automatizzata sulla base dei dati dichiarati dal contribuente; la cartella può essere emessa senza previo avviso quando non vi siano incertezze rilevanti nella dichiarazione.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per analogia in materia IVA, con la stessa logica del controllo automatizzato.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    "Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente..."

    il contraddittorio preventivo è dovuto solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è obbligatorio per il mero mancato pagamento di quanto già dichiarato.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente per la motivazione degli atti tributari; la Corte ribadisce che la cartella può motivarsi per relationem alla dichiarazione quando il debito è da essa desumibile.

  • art. 25 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel motivo sulla motivazione della cartella, senza autonome statuizioni decisive ulteriori.

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato per la doglianza sulla relata di notifica; la Corte esclude la nullità in caso di atto integro e scopo raggiunto.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato per la notifica a mezzo posta, ritenuta valida nel caso concreto.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la regolarità del deposito dell'appello nel processo tributario; la Corte ne verifica il rispetto sulla base degli atti.

  • art. 165 c.p.c.

    richiamato in via subordinata per il deposito dell'atto di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la questione risulta esaminata o comunque infondata.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la compensazione delle spese; la Corte la reputa corretta nel caso di accoglimento solo parziale in appello.

  • art. 156, terzo comma, c.p.c.

    la nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo e il destinatario ha potuto difendersi.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il c.d. doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 la cartella di pagamento può essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione del contribuente quando il debito risulti chiaramente da essa e non siano introdotti elementi ulteriori di contestazione.
  • L'obbligo di invito preventivo o di avviso bonario ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 sorge solo se dall'esame della dichiarazione emergono incertezze su aspetti rilevanti; se la pretesa deriva dal semplice mancato pagamento di quanto dichiarato, la comunicazione non è necessaria.
  • La relata di notifica apposta sul frontespizio dell'atto, anziché in calce, non comporta nullità quando non sia contestata la completezza e integrità dell'atto notificato e il destinatario abbia comunque ricevuto l'atto nella sua interezza.
  • Nel processo tributario, la censura per omesso esame di una questione processuale è infondata se dagli atti risulta che il giudice l'abbia implicitamente valutata o se la doglianza è priva della necessaria specificità.
  • La compensazione delle spese può essere ritenuta corretta quando la parte abbia ottenuto solo un accoglimento parziale e la decisione complessiva rechi una soccombenza reciproca o comunque non univoca.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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