Ordinanza n. 1191/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento − del Permesso di Costruire in Sanatoria n° 34 del 22.01.2019, rilasciato alla Immobiliare Fiori Chiari S.r.l. (atti: 1188370.0/2004), ma la cui pratica è stata visionata dalla ricorrente, grazie ad un formale accesso agli atti, soltanto in data 21.11.2022; − se ed in quanto occorrer possa, del provvedimento di diniego circa l'annullamento in autotutela del Permesso di Costruire in Sanatoria n°34 del 22.01.2019 rilasciato alla Immobiliare Fiori Chiari S.r.l., Prot. 20/09/2022.0486190.U. del Comune di Milano - Direzione Rigenerazione Urbana, Area Sportello Unico per l'Edilizia, Unità Condono e Stralcio, trasmesso in data 20.09.2022 e avente ad oggetto “Patani/Tagliavini - Via Fiori Chiari, 2/4 – Riscontro diffida/istanza di annullamento in autotutela”, col quale il Comune di Milano, sopra meglio identificato, comunica che “l'Amministrazione scrivente non intende procedere all'annullamento, in autotutela, del Permesso di Costruire in Sanatoria n°34 del 22.01.2019”; − nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, anche ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti, nonché di agire per il risarcimento del danno; NONCHE' PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO dell'illegittimità -e/o inopponibilità alla ricorrente- del permesso di costruire in sanatoria n. 34 del 22.01.2019 (atti: 1188370.0/2004), relativo all'immobile sito in Via Fiori Chiari n. 2/4, rilasciato alla Immobiliare Fiori Chiari S.r.l., in accoglimento della domanda di condono presentata in data 25.11.2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire in sanatoria n. 34 del 22 gennaio 2019 e diniego comunale di annullamento in autotutela
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato a una società immobiliare per un immobile sito in Milano, nonché il diniego del Comune di Milano rispetto all'istanza di annullamento in autotutela. Ha chiesto anche l'accertamento dell'illegittimità o dell'inopponibilità del titolo edilizio e si è riservata di agire per il risarcimento del danno. Dal testo dell'ordinanza non sono specificamente esposti i vizi di legittimità dedotti contro il permesso o contro il diniego di autotutela. Nel corso del giudizio è emerso che entrambi i difensori costituiti per la ricorrente sono deceduti, rispettivamente il 23 febbraio 2025 e il 1° gennaio 2026.
La decisione
Il TAR non ha esaminato il merito delle censure relative al permesso di costruire in sanatoria né al diniego di autotutela. Rilevato il decesso di entrambi i difensori della ricorrente, ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., che richiama le disposizioni del codice di procedura civile, e dell'art. 301 c.p.c., secondo cui, quando la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo si interrompe dal giorno della morte del procuratore. La prosecuzione del giudizio resta disciplinata dall'art. 80 c.p.a.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
nel disciplinare le ipotesi di interruzione del processo richiama le disposizioni del codice di procedura civile
Il processo amministrativo si interrompe nei casi previsti dalle disposizioni richiamate del codice di procedura civile.
art. 301 c.p.c.
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte (…)
Il decesso del procuratore costituito determina l'interruzione del processo dal giorno dell'evento; nel caso concreto, l'interruzione è stata dichiarata per il decesso di entrambi i difensori della ricorrente.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Sono richiamate quali disposizioni applicabili alla disciplina dell'interruzione del processo.
art. 80 c.p.a.
Disciplina la prosecuzione del giudizio interrotto.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il decesso del procuratore della parte costituita determina l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., in collegamento con l'art. 301 c.p.c., senza che sia necessario esaminare il merito della controversia.
- Quando entrambi i difensori costituiti per una parte decedono, il giudice amministrativo deve dichiarare l'interruzione del processo e la prosecuzione del giudizio resta soggetta alle modalità e ai termini previsti dall'art. 80 c.p.a.
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