Cassazione Penale, Sentenza n. 44627/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di correzione delle iscrizioni nel casellario giudiziale relative all'annotazione della recidiva in due sentenze emesse dal Tribunale di Parma il 7/07/2014. Il Tribunale di Imperia aveva respinto l'istanza ritenendo che la recidiva, pur contestata, non fosse stata espressamente esclusa e che la sua esclusione non potesse essere desunta implicitamente dal calcolo della pena. Il ricorrente ha denunciato che il giudice dell'esecuzione ha adottato un criterio meramente formale, omettendo di valutare la pluralità di elementi indicativi (collegamento con un patteggiamento del 10/10/2012, qualificazione dei reati come "satelliti", equivalenza riconosciuta tra circostanze attenuanti e una "contestata aggravante", identità di pena rispetto ad altro imputato non gravato da recidiva) da cui emergerebbe l'effettiva esclusione della recidiva da parte del giudice della cognizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione, abbia utilizzato un approccio eccessivamente formale e non abbia considerato elementi indiziari rilevanti che potevano far ritenere l'esclusione concreta della recidiva. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Imperia per un nuovo giudizio, libero nel suo esito, al fine di compiere una ricostruzione interpretativa delle sentenze impugnate e verificare in particolare se la recidiva fosse stata contestata e applicata nel giudizio di patteggiamento del 10/10/2012 e se gli altri indici convergessero nell'escluderne l'applicazione.
Norme richiamate
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 40, comma 1
«Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui àmbito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato...»
Stabilisce la competenza del tribunale quale giudice dell'esecuzione per le questioni del casellario; la Corte richiama l'obbligo del giudice dell'esecuzione di non limitarsi al tenore letterale delle decisioni impugnate ma di valutare il complesso del contesto probatorio e decisionale.
codice di procedura penale, art. 444
Le sentenze del 7/07/2014 sono state emesse ai sensi dell'art. 444 (patteggiamento). Occorre verificare, nel contesto del patteggiamento originario, se la recidiva fosse stata contestata e applicata, perché ciò può influire sull'estensione della recidiva ai reati "satelliti".
codice di procedura penale, art. 666
Richiamato in relazione alle forme procedurali con le quali il tribunale decide sulle questioni di casellario; conferma il ruolo formale del giudice dell'esecuzione ma non lo esime dall'analisi sostanziale degli elementi interpretativi.
codice penale, art. 61, n. 7
L'aggravante contestata (art. 61 n. 7) è stata considerata nelle parti dell'accordo; la Corte nota che l'uso dell'espressione "contestata aggravante" e l'equivalenza riconosciuta con le attenuanti generiche possono indicare che la recidiva non sia stata considerata nel computo della pena.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, chiamato a pronunciarsi sulle iscrizioni del casellario, non può limitarsi a un'interpretazione meramente formale del dispositivo: deve valutare anche elementi contestuali e indiziari che consentano di ricostruire l'effettivo contenuto delle decisioni di merito.
- Quando le sentenze impugnate sono frutto di patteggiamento, è necessario verificare se la recidiva sia stata contestata e/o applicata nel procedimento originario, perché l'applicazione nel procedimento principale può estendersi ai reati satellite.
- Indici utili per desumere l'esclusione implicita della recidiva sono, tra gli altri: l'equivalenza espressa tra aggravanti contestate e circostanze attenuanti, l'identità o analogia della pena inflitta rispetto ad altri imputati non gravati da recidiva, e la qualificazione dei reati come satellite di un patteggiamento.
- In presenza di ambiguità sulla presenza della recidiva nelle decisioni, il giudice dell'esecuzione deve procedere a un'analisi interpretativa e, se necessario, a un nuovo esame della documentazione; inadeguatezza di tale analisi giustifica l'annullamento e il rinvio.
- La mera assenza di una formula testuale di esclusione della recidiva nel dispositivo non esclude automaticamente che la recidiva sia stata nella pratica non considerata; occorre esaminare il contesto fattuale e le motivazioni nel loro complesso.
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