Sentenza n. 7389/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 22 febbraio 2022 di diniego della concessione della cittadinanza italiana, fondato su elementi ritenuti ostativi per la sicurezza della Repubblica; in appello, sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, 8 gennaio 2025, n. 323, di rigetto del ricorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero aveva impugnato il diniego della cittadinanza richiesta il 7 ottobre 2017 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. 91/1992. In primo grado aveva dedotto violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. 91/1992, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Aveva contestato l’informativa riservata dei servizi di sicurezza, negando di appartenere a gruppi eversivi o terroristici e sostenendo di avere partecipato soltanto a manifestazioni pacifiche a sostegno della propria minoranza etnica. In appello ha censurato la sentenza per violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare per travisamento, sostenendo che il diniego fosse basato genericamente e unicamente sull’informativa e che la partecipazione pacifica alle manifestazioni non giustificasse una valutazione di pericolosità per la sicurezza nazionale o per le relazioni con il Paese di origine. Ha inoltre invocato la tutela costituzionale delle minoranze e la libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il rigetto pronunciato dal TAR. Ha ritenuto sufficiente la motivazione del diniego alla luce dell’amplissima discrezionalità ministeriale in materia di concessione della cittadinanza e della natura preventiva della valutazione di sicurezza, che può basarsi su informazioni ufficiali degli organismi competenti e non richiede necessariamente risultanze penali. Il sindacato del giudice non può sostituire le valutazioni di merito riservate all’amministrazione; inoltre, una disclosure integrale delle informazioni può essere esclusa quando comprometterebbe le attività di intelligence. Ha giudicato non fondata la censura relativa alla libertà di manifestazione del pensiero e alla tutela delle minoranze: nel bilanciamento operato, la sicurezza della Repubblica prevale sull’interesse dello straniero a ottenere la cittadinanza, il cui conferimento irrevocabile richiede una valutazione prognostica di piena affidabilità e adesione ai valori costituzionali. Nessun motivo è stato accolto. Spese del grado d’appello compensate per la peculiarità della vicenda e la costituzione di mero stile dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Nei casi come quello per cui è causa, la ponderazione bilanciata degli interessi contrapposti - da un lato, quello del cittadino straniero a conseguire la cittadinanza, e, dall’altro, quello dell’Amministrazione procedente ad evitare rischi per la sicurezza dello Stato - conduce a ritenere ammissibile un onere motivazionale meno stringente rispetto ad altri provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del privato, proprio perché si tratta di atti di alta amministrazione che non si riferiscono necessariamente a risultanze processuali penali, ma rimandano ad accertamenti di natura preventiva svolti dagli organi di informazione classificati e rispetto ai quali non può essere ammessa una disclosure totale senza compromettere le attività di intelligence.
La concessione della cittadinanza è oggetto di un’ampia valutazione discrezionale e preventiva. In presenza di esigenze di sicurezza dello Stato, il diniego può essere sorretto da un onere motivazionale meno stringente, fondato su informazioni ufficiali dei servizi di sicurezza, senza necessità di risultanze penali né di divulgazione integrale delle fonti.
art. 88, lett. d), c.p.a.
Il Collegio ribadisce l’orientamento della Sezione esplicitato in una recente pronuncia afferente un caso analogo, qui richiamata ai sensi dell’art. 88, lett. d), del c.p.a..
La disposizione è utilizzata per richiamare e fare proprio l’orientamento giurisprudenziale della Sezione relativo alla motivazione dei dinieghi di cittadinanza fondati su valutazioni preventive di sicurezza.
art. 21 Cost.
Invero, non è condivisibile la suggestiva tesi dell’appellante basata sulla presunta violazione dei richiamati principi costituzionale, dovendosi ribadire, invece, che «la sicurezza della Repubblica è interesse di rango certamente superiore rispetto all’interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana.
La libertà di manifestazione del pensiero non esclude, secondo la decisione, che le condotte e le attività del richiedente siano valutate nell’ambito di una prognosi di sicurezza ai fini della cittadinanza; nel bilanciamento applicato, la sicurezza della Repubblica prevale sull’interesse alla naturalizzazione.
Massime di principio
- Il diniego della cittadinanza per ragioni di sicurezza può fondarsi su una valutazione preventiva e prognostica dell’amministrazione, basata su informazioni ufficiali degli organismi di sicurezza, anche in assenza di condanne o di risultanze processuali penali.
- Data l’ampia discrezionalità che caratterizza la concessione della cittadinanza e la natura preventiva delle valutazioni di sicurezza, il relativo diniego può essere sostenuto da una motivazione meno dettagliata rispetto a quella ordinariamente richiesta per provvedimenti ampliativi; la divulgazione integrale delle informazioni può essere limitata quando comprometta l’attività di intelligence.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza fondato su valutazioni di sicurezza non può sostituirsi alle valutazioni di merito riservate all’amministrazione, ferma la verifica della legittimità del provvedimento.
- Nel bilanciamento rilevante per la concessione della cittadinanza, la tutela della sicurezza della Repubblica prevale sull’interesse dello straniero alla naturalizzazione; la natura irrevocabile dello status giustifica una valutazione prognostica particolarmente rigorosa circa l’affidabilità del richiedente e la sua adesione ai valori costituzionali.
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