Sentenza n. 2666/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alle seguenti sentenze: - Tribunale di Pavia n. 374/2024, pubblicata il 31/07/2024; - Tribunale di Pavia n. 286/2024, pubblicata il 07/05/2024; - Tribunale di Varese n. 325/2024, pubblicata il 01/11/2024; - Tribunale di Varese n. 235/2024, pubblicata il 29/07/2024; - Tribunale di Milano n. 70/2025, pubblicata il 14/01/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di sentenze civili di condanna al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il difensore, dichiaratosi antistatario nei giudizi civili, ha agito in proprio per ottenere l'ottemperanza a cinque sentenze del Tribunale di Pavia, del Tribunale di Varese e del Tribunale di Milano, che avevano posto a carico del Ministero il pagamento delle spese di lite, con distrazione in suo favore. Quanto a due sentenze del Tribunale di Varese, l'Amministrazione ha documentato il pagamento intervenuto nel corso del giudizio, circostanza confermata dal ricorrente. Per le altre tre sentenze, passate in giudicato e ritualmente notificate, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 era decorso senza che il Ministero avesse effettuato pagamenti, neppure parziali. L'Amministrazione, pur costituita, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito né ha fornito informazioni sull'andamento della procedura. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la legittimazione esclusiva del difensore distrattario ad agire in ottemperanza per conseguire il pagamento delle spese liquidate e distratte in suo favore, sulla base dell'autonomia del rapporto instaurato tra difensore e parte soccombente. Ha dichiarato cessata la materia del contendere per le due sentenze del Tribunale di Varese già eseguite durante il giudizio. Ha invece accolto la domanda relativamente alle tre sentenze del Tribunale di Pavia e del Tribunale di Milano, accertando l'inottemperanza del Ministero e ordinando il pagamento integrale delle somme dovute entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo manifestamente iniqua la condanna in ragione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato delle sentenze e dell'entità delle somme pretese. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa
La distrazione delle spese instaura un rapporto autonomo tra il difensore distrattario e la parte soccombente; il difensore è pertanto l'unico legittimato a intimare il pagamento e a chiedere l'esecuzione della relativa statuizione con il giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza pagamento da parte dell'amministrazione, può essere accertata l'inottemperanza al giudicato relativo al pagamento delle somme dovute.
Massime di principio
- Il difensore in favore del quale siano state distratte le spese di lite ai sensi dell'art. 93 c.p.c. è esclusivamente legittimato ad agire in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate a suo favore, nei limiti stabiliti dal titolo giudiziale.
- Quando un'amministrazione non esegue una sentenza civile passata in giudicato, ritualmente notificata, che la condanna al pagamento di spese di lite, l'inottemperanza può essere accertata dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Se il pagamento del credito oggetto dell'ottemperanza interviene durante il giudizio ed è confermato dal ricorrente, la domanda relativa deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere.
- In caso di persistente mancata esecuzione dell'ordine di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora non deve essere applicata quando, avuto riguardo al tempo trascorso e all'entità delle somme pretese, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua.
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