Cassazione Penale, Sentenza n. 24463/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il ricorso deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva (art. 99 c.p.); (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione (artt. 62-bis e 133 c.p.), sostenendo che il contributo dato dall'imputato fosse di minima rilevanza e che la condotta post delictum fosse positiva. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo (recidiva), la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancata allegazione nelle prime impugnazioni, con violazione della catena devolutiva e dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Quanto al secondo motivo (attenuanti generiche), la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: il giudice di merito aveva fornito motivazione adeguata circa l'assenza di elementi di segno positivo e aveva valutato correttamente le modalità di commissione del reato e la condotta post delictum, esercitando legittimamente il proprio ampio margine di discrezionalità nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza è a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Riferimento al procedimento celebrato con contraddittorio scritto; indicazione formale sulla modalità di svolgimento del giudizio
art. 99 c.p.
Norma sulla recidiva; nel caso la Corte ha ritenuto che la questione relativa alla recidiva non fosse ammissibile in cassazione perché non sollevata nella prima impugnazione
art. 606, comma 3, c.p.p.
Regola sulla decadenza e sulla catena delle impugnazioni; la Corte ha ritenuto che la mancata proposizione del motivo in precedenti gradi avesse determinato l'insanabile vizio di devoluzione
art. 62-bis c.p.
Disciplina delle attenuanti generiche; interpretata alla luce della riforma (d.l. 92/2008 conv. in L. 125/2008) come norma che richiede elementi positivi oltre il mero stato di incensuratezza per il riconoscimento della diminuente
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte richiamata riconosce ampio margine di apprezzamento ai giudici di merito nella quantificazione del trattamento sanzionatorio
art. 616 c.p.p.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che non siano stati tempestivamente dedotti nei precedenti gradi di giudizio per effetto della regola della catena devolutiva: le nuove doglianze non possono essere introdotte tardivamente
- La contestazione della recidiva va proposta e sviluppata già nei precedenti gradi; se omessa, la Corte di legittimità può dichiarare il motivo inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con riferimento all'assenza di elementi positivi o di segno favorevole nella personalità e nella condotta dell'imputato, specie dopo la riforma dell'art. 62-bis
- I giudici di merito godono di ampio margine discrezionale nella determinazione della pena (art. 133 c.p.); la Cassazione sindaca solo i casi di motivazione illogica, contraddittoria o insufficiente
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può imporre al ricorrente il pagamento di somme a titolo di Cassa delle ammende e delle spese processuali (art. 616 c.p.p.); ciò scoraggia impugnazioni prive di prospettiva
- Per ottenere il riconoscimento pieno delle attenuanti generiche è utile documentare elementi concreti di collaborazione, contributo alla ricostruzione della verità, la minima rilevanza del contributo al fatto e segni di ravvedimento o positiva condotta post delictum
- In fase di impugnazione è strategico sollevare tutte le censure possibili sin dal primo grado di impugnazione per evitare inammissibilità per difetto di devoluzione
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