Sentenza del 22/06/2018 n. 2852 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Avviso di accertamento - Raddoppio termini - Presentazione denuncia penale - Regime transitorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'utilizzo del raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la denuncia penale fosse stata presentata oltre i termini ordinari o fosse stata successivamente archiviata. La questione riguardava l'applicazione del regime transitorio agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015.
La decisione
È stato ritenuto legittimo il raddoppio dei termini per gli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015, quando esistevano seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di presentare denuncia penale. Ai fini del raddoppio non era necessario che la denuncia fosse presentata entro i termini ordinari di decadenza tributaria, né che conducesse a un procedimento penale, poiché la successiva archiviazione non incideva sulla legittimità dell'accertamento. Il regime transitorio previsto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128/2015 è rimasto applicabile e non è stato abrogato dalla l. n. 208/2015.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
Prevede i termini per l'esercizio dell'attività di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e, nella versione applicabile ratione temporis, il loro raddoppio in presenza dei presupposti penali.
Nel regime precedente al 3 settembre 2015, il termine poteva raddoppiare quando vi fossero seri indizi di reato tali da imporre la presentazione della denuncia penale.
Art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972
Prevede i termini per gli accertamenti IVA e, nella disciplina previgente, il raddoppio dei termini in presenza dei presupposti penali.
La disciplina del raddoppio operava secondo gli stessi criteri temporali previsti per gli accertamenti delle imposte sui redditi.
Art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015
Disciplina il regime transitorio applicabile agli avvisi di accertamento notificati entro il 2 settembre 2015.
Ha conservato l'applicazione del previgente raddoppio dei termini agli atti notificati entro la data indicata, anche quando la denuncia fosse stata presentata oltre gli ordinari termini fiscali o fosse stata successivamente archiviata.
Art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015
Ha previsto, per il nuovo regime, il raddoppio dei termini solo in presenza di denuncia penale presentata entro gli ordinari termini di decadenza tributaria.
La norma non ha eliminato il regime transitorio già previsto dal d.lgs. n. 128/2015 per gli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015.
Massime di principio
- Per stabilire se il raddoppio dei termini sia applicabile occorre anzitutto verificare la data di notifica dell'avviso di accertamento.
- Per gli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 si applica il regime transitorio: sono sufficienti seri indizi di reato idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia, senza necessità che la denuncia sia tempestiva rispetto ai termini fiscali.
- La successiva archiviazione della denuncia penale non rende automaticamente illegittimo il raddoppio dei termini, purché gli indizi di reato fossero effettivamente seri al momento dell'accertamento.
- Per gli avvisi soggetti alla disciplina successiva, il raddoppio richiede invece che la denuncia penale sia presentata entro gli ordinari termini di decadenza tributaria.
- La verifica deve concentrarsi sia sulla disciplina temporale applicabile sia sulla concreta esistenza di seri indizi di reato, non sulla sola presentazione formale della denuncia.
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