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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25279/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva rigettato l'opposizione ex art. 324 c.p.p. al decreto di sequestro preventivo disposto in relazione al delitto di omessa dichiarazione. Sosteneva, con riferimento alle annualità 2020 e 2021, che il tribunale avesse erroneamente ritenuto superata la soglia di punibilità senza considerare la documentazione prodotta, dalla quale emergerebbe il collegamento tra una società estera e una sua branch, con conseguente dimostrazione che le imposte erano state già versate all'estero e che quindi mancava il fumus del reato. Deduceva inoltre il travisamento della prova quanto alla sussistenza in Italia di una stabile organizzazione della società estera, affermando che dagli atti difensivi risultava che le decisioni societarie venivano assunte a Londra e che il ricorrente operava in quella sede, con conseguente operatività della convenzione contro le doppie imposizioni. La Corte ha però ritenuto che tali doglianze si risolvessero in richieste di rivalutazione del merito, non consentite in sede di legittimità nei limiti del ricorso ex art. 325 c.p.p., e che non fosse configurabile un travisamento della prova tale da tradursi in motivazione apparente o inesistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che il travisamento della prova è deducibile solo in casi estremi, quando investa plurime circostanze decisive del tutto ignorate o ricostruite in modo da rendere la motivazione apparente o inesistente. Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata aveva esaminato diffusamente la documentazione difensiva e aveva spiegato perché essa non fosse idonea a smentire l'impianto accusatorio sull'omessa dichiarazione di redditi da parte del legale rappresentante della società estera, sia quanto al superamento della soglia di punibilità sia quanto alla configurabilità di una stabile organizzazione occulta in Italia. Le censure del ricorso miravano invece a una diversa lettura degli atti, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stato posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    norma che regola l'impugnazione contro il sequestro preventivo davanti al tribunale del riesame.

  • art. 325 c.p.p.

    nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali consente il ricorso solo per violazione di legge; il travisamento della prova è deducibile solo se si traduce in una motivazione apparente o inesistente.

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    reato presupposto dell'imputazione provvisoria, consistente nell'omessa presentazione della dichiarazione fiscale al ricorrere dei presupposti di legge.

  • art. 162, comma 2, lett. f-bis, TUIR

    richiamato per definire la nozione di stabile organizzazione, comprensiva anche di una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo da non far risultare una consistenza fisica.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato solo per distinguere il vizio di travisamento della prova, che non è normalmente deducibile in sede di legittimità nei limiti dell'art. 325 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di sequestro preventivo, il sindacato è limitato alla violazione di legge; la censura di travisamento della prova è ammissibile solo quando l'errore ricostruttivo sia così radicale da rendere la motivazione apparente o inesistente.
  • Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione del compendio documentale o una diversa lettura degli atti rispetto a quella compiuta dal tribunale del riesame.
  • Quando il giudice cautelare abbia esaminato in modo puntuale la documentazione prodotta dalla difesa e ne abbia spiegato l'irrilevanza rispetto all'ipotesi accusatoria, la doglianza che si limiti a contrapporre un'interpretazione alternativa dei documenti è inammissibile.
  • Ai fini della configurabilità dell'omessa dichiarazione, la sola esistenza di collegamenti con l'estero o di pagamenti effettuati all'estero non esclude il fumus del reato se non è dimostrato, in modo specifico, che quei versamenti si riferiscano alle medesime operazioni oggetto di contestazione.
  • La stabile organizzazione può essere desunta anche da una presenza economica significativa e continuativa nel territorio dello Stato, pur in assenza di una sede fisica formalmente riconoscibile, quando l'attività in Italia sia concretamente svolta tramite una struttura occulta o un centro operativo di fatto.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneSequestroImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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