Sentenza n. 3439/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dal concorso per allievi marescialli della Guardia di finanza e contro gli atti conseguenti della procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato aveva impugnato l’esclusione dal concorso per allievi marescialli della Guardia di finanza, disposta per asserito difetto dei requisiti di moralità e condotta previsti dal bando, nonché la comunicazione dell’esclusione, le graduatorie finali, l’atto di approvazione delle graduatorie e il mancato inserimento del proprio nominativo nella graduatoria relativa alla specializzazione Tecnico di Macchine del contingente di mare. Erano inoltre state contestate, ove interpretate in senso sfavorevole al candidato, la clausola del bando relativa ai requisiti di moralità e condotta e le disposizioni normative richiamate dal bando. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, il candidato ha chiesto la riforma della sentenza e l’annullamento degli atti impugnati. Nel corso del giudizio ha sostenuto che l’esclusione fosse stata erroneamente fondata su un reato di resistenza a pubblico ufficiale che egli non avrebbe mai commesso e ha riferito di avere successivamente superato un concorso del Ministero della difesa per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale, con riconoscimento del possesso dei requisiti di moralità. Prima dell’udienza ha tuttavia rinunciato agli atti del giudizio e all’azione proposta in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della rinuncia agli atti e all’azione e della circostanza sopravvenuta che l’appellante aveva superato un altro concorso, circostanza che aveva fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’esclusione dal precedente concorso. La sentenza di primo grado non è stata esaminata nel merito e non sono stati valutati i motivi relativi alla legittimità dell’esclusione e dei requisiti di moralità. Le spese del grado sono state eccezionalmente compensate, poiché l’appellante aveva appreso soltanto cinque giorni prima dell’udienza di avere superato l’altro concorso; tale circostanza era stata dichiarata a verbale e non contestata dalla controparte.
Norme richiamate
art. 26 l. 1 febbraio 1989, n. 53
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53
La disposizione è richiamata quale base normativa dei requisiti di moralità e condotta previsti dal bando, ma il giudice non ne esamina il contenuto poiché dichiara l’appello improcedibile.
art. 2, comma 1, lettera b), numero 9), del bando di concorso
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
La clausola è indicata come fondamento dell’esclusione per difetto dei requisiti di moralità e condotta, ma non viene interpretata dal Consiglio di Stato per effetto dell’improcedibilità.
art. 2, commi 2 e 4, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160
i candidati al relativo concorso devono risultare di condotta incensurabile
La disposizione è stata contestata dal ricorrente ove interpretata in senso sfavorevole, ma non è oggetto di valutazione sostanziale nella decisione.
art. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2
È richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5 e 6
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell’interesse concreto e attuale alla decisione determina l’improcedibilità dell’impugnazione, anche quando il giudizio era stato originariamente proposto per ottenere l’annullamento di un’esclusione concorsuale e degli atti conseguenti.
- La rinuncia agli atti del giudizio e all’azione, accompagnata dalla sopravvenuta carenza di interesse, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio senza esaminare i motivi relativi alla legittimità dell’atto impugnato.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere riconosciuta quando il candidato, dopo l’esclusione da una procedura concorsuale, consegua un diverso risultato concorsuale idoneo a soddisfare la sua esigenza sostanziale, rendendo non più utile la decisione sull’impugnazione originaria.
- La sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente la condanna alle spese: il giudice può compensarle in via eccezionale quando la circostanza determinativa dell’improcedibilità sia stata conosciuta dal ricorrente solo poco prima dell’udienza e non sia stata contestata dalla controparte.
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