Cassazione Penale, Sentenza n. 431/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame (art. 309 c.p.p.) contro la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP di Agrigento per reati connessi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e omicidio (tra cui artt. 110 c.p., artt. 12 e 3-ter d.lgs. n. 286/1998, art. 575 c.p.). Il ricorrente ha prospettato quattro motivi: 1) difetto di giurisdizione (reato commesso in acque extraterritoriali / principio della bandiera); 2) vizi formali degli atti (mancata traduzione, mancata sottoscrizione dei verbali, illegittimità del decreto di fermo e della convalida); 3) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da cinque migranti coindagati per mancanza di assistenza del difensore; 4) insufficienza della gravità indiziaria e mancata sussistenza delle esigenze cautelari (assenza di pericolo di fuga e di reiterazione e violazione del principio di proporzionalità). Sono poi stati prodotti motivi aggiunti relativi all'interprete e alla partecipazione dell'indagato all'udienza di riesame.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Sul punto della giurisdizione la Corte ha confermato l'applicabilità della giurisdizione italiana in presenza di natanti privi di bandiera e in base ai rinvii alla Convenzione ONU di Palermo e al principio di universalità per reati gravi (cita giurisprudenza consolidata). Quanto ai vizi formali dei verbali e della convalida, è stato richiamato che nel giudizio di riesame è sindacabile l'ordinanza cautelare ma non possono essere sollevate eccezioni che dovevano essere dedotte e impugnate con la decisione di convalida; la mancata traduzione dell'ordinanza non invalida il provvedimento ma posticipa il decorso dei termini di impugnazione fino alla effettiva conoscenza. I motivi aggiunti sull'interprete sono stati rigettati perché dal materiale risulta che il GIP aveva autorizzato la nomina dell'interprete; la censura sul Direttore dell'istituto è stata considerata generica. Sulla utilizzabilità delle dichiarazioni dei coindagati la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nelle misure cautelari personali, le dichiarazioni erga alios rese da coindagati senza difensore sono utilizzabili (la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 197-bis c.p.p. opera solo se le dichiarazioni sono usate contro chi le ha rese). L'ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: il Tribunale di Palermo aveva motivato adeguatamente la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (rischio di fuga determinato da collegamenti transnazionali, mancanza di radicamento in Italia, pena elevata; possibile reiterazione desumibile dalle modalità della condotta). Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma che disciplina il riesame della misura cautelare; il ricorso in Cassazione verteva su un ordine di riesame adottato ai sensi di questa disposizione
artt. 110 e 575 cod. pen.
art.110 (concorso di persone nel reato) e art.575 (omicidio); contestati in relazione al decesso di un migrante durante la traversata
art. 12, commi 3 lett. a), b), d) e 3-ter lett. b), d., d.lgs. n. 286/1998
norme del testo unico sull'immigrazione relative alle fattispecie di favoreggiamento dell'ingresso clandestino e aggravanti applicate nella contestazione
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione), usate per formulare i mezzi impugnatori
art. 137 e 143 cod. proc. pen.
disciplinano i verbali e la forma degli atti processuali; richiamati nella censura sui verbali di fermo e convalida
art. 64 cod. proc. pen.
regola sull'utilizzabilità delle dichiarazioni; evocata nella censura relativa alle dichiarazioni dei coindagati
art. 273 e 274 cod. proc. pen.
norme sulla valutazione della prova e sui criteri di giudizio; richiamate in relazione alla presunta inattendibilità e incongruenza delle dichiarazioni accusatorie
art. 197-bis, comma quinto, cod. proc. pen.
prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza difensore; la Corte ha interpretato che la sanzione opera solo se le dichiarazioni sono usate contro chi le ha rese, non erga alios nelle misure cautelari
art. 3, comma secondo cod. pen.; art. 7, n. 5 cod. pen.; Convenzione ONU di Palermo (ratificata con L. 16 marzo 2006, n. 146)
richiamati in tema di giurisdizione universale e applicabilità della legge italiana per reati gravi commessi su natanti privi di bandiera e per condotte aventi effetti sostanziali in Italia
art. 10 cod. proc. pen.; artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen.
criteri di determinazione della competenza per reati commessi all'estero e per reati connessi; la Corte ha ricordato che l'art.10 vale per reati interamente commessi all'estero e che in caso di connessione conta il luogo del reato più grave realizzato in parte in Italia
Massime di principio
- Giurisdizione: lo Stato italiano può esercitare giurisdizione per reati commessi su natanti privi di bandiera o con effetti in Italia; la giurisdizione non è esclusa automaticamente perché il fatto sia iniziato in acque internazionali
- Impugnazioni nel riesame: nel giudizio di riesame si valuta l'ordinanza cautelare; nullità o vizi che dovevano essere dedotti nella convalida dell'arresto non sono normalmente sindacabili in sede di riesame se non sono stati impugnati tempestivamente
- Traduzione degli atti: la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare non ne determina automaticamente l'invalidità; influenza invece il decorso dei termini di impugnazione che decorrono dalla effettiva conoscenza
- Dichiarazioni dei coindagati: nelle misure cautelari le dichiarazioni rese da coindagati senza difensore possono essere utilizzate erga alios; la regola di inutilizzabilità si applica quando le dichiarazioni sono usate contro chi le ha rese
- Onere probatorio in Cassazione: le doglianze devono essere specifiche e documentate; censure generiche o congetturali sono inammissibili
- Esigenze cautelari: il pericolo di fuga e la possibilità di reiterazione possono essere fondati su elementi concreti quali collegamenti transnazionali, mancato radicamento in Italia, modalità della condotta e gravità della pena prevista, anche in assenza di precedenti penali
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