Sentenza del 07/07/2020 n. 14040 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza che aveva annullato la cartella provvisoria notificata ai fratelli, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 65 del DPR n. 600/1973 sostenendo che, in assenza di formale comunicazione dell'indirizzo da parte degli eredi, la notifica poteva essere eseguita presso l'ultima residenza del de cuius. I resistenti contestavano che l'Ufficio era invece a conoscenza, per interlocuzione con la coniuge, degli indirizzi dei singoli eredi e che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita personalmente e individualmente a ciascuno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia rilevando che nel frattempo si era formato un giudicato esterno favorevole ai fratelli, derivante da precedenti sentenze (tra cui una della Commissione Tributaria Provinciale passata in giudicato) che avevano già dichiarato l'illegittimità della notifica collettiva e impersonale dell'atto impositivo. Per effetto di quel giudicato non è stato possibile riesaminare la presunta violazione dell'art. 65. Il ricorso è rigettato e le spese sono compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 65
Norma richiamata dall'Agenzia come parametro di legittimità della notifica: disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari; la questione sull'interpretazione concreta (notifica al domicilio del de cuius vs notifica individuale agli eredi conoscendo i loro indirizzi) non è stata riesaminata in cassazione per l'esistenza di giudicato esterno.
Codice di procedura civile, articolo 360
Richiamato come motivo di cassazione (violazione e falsa applicazione di norme di diritto). La Corte ha ritenuto però la questione assorbita dal giudicato esterno e dunque non ha approfondito il vizio denunciato.
Codice di procedura civile, articolo 378
Previsione invocata dai resistenti per produrre la memoria che denunciava il sopravvenuto giudicato esterno; la Corte ha dato priorità a tale questione e ne ha riconosciuto l'effetto assorbente.
Massime di principio
- Se un atto impositivo è notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi mentre l'Ufficio era a conoscenza dei loro indirizzi, la notifica può risultare illegittima e ciò può annullare i successivi atti di riscossione collegati al medesimo accertamento.
- Un giudicato formatosi su questioni sostanziali (anche in giudizi relativi a cartelle successive ma fondate sullo stesso accertamento) può avere efficacia esterna ed impedire che la stessa questione venga riesaminata in giudizi successivi o in Cassazione.
- Il contenzioso va impostato tempestivamente: impugnare l'atto impositivo e poi le cartelle di pagamento è la strategia corretta per far emergere vizi di notifica; una sentenza definitiva favorevole può bloccare ulteriori azioni di riscossione basate sul medesimo atto.
- La pubblica amministrazione deve documentare l'assenza di conoscenza degli indirizzi degli eredi se intende notificare l'atto all'ultima residenza del de cuius; prove di conoscenza (interlocuzioni, registri, comunicazioni) rafforzano l'obbligo di notifica personale agli eredi.
- Nel giudizio di legittimità, se sopravvengono fatti nuovi (es. passaggio in giudicato di una pronuncia favorevole al contribuente) tali fatti possono essere sollevati con memoria ex art. 378 c.p.c. e determinare l'improcedibilità o il rigetto del ricorso per sopravvenuto giudicato.
- In presenza di giudicato esterno relativo alla stessa fattispecie impositiva, l'Amministrazione rischia di vedere i propri ricorsi rigettati senza che la Corte entri nel merito delle questioni normative sollevate.
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