Cassazione Penale, Ordinanza n. 35015/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti nell'interesse di tre imputati contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno, che in parziale riforma della decisione di primo grado aveva confermato la loro responsabilità per concorso in tentata estorsione pluriaggravata. I ricorsi contestavano: la mancata riduzione della pena per il tentativo nella misura massima; la mancata derubricazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p., sostenendo che la condotta sarebbe stata soltanto diretta a evitare il pagamento di un prezzo ritenuto esorbitante per la riparazione di un'autovettura e che la minaccia estorsiva sarebbe emersa solo dalle dichiarazioni della persona offesa; il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche; la responsabilità di uno degli imputati, che si trovava agli arresti domiciliari, fondata su una telefonata ritenuta neutra e non sintomatica di un suo contributo morale; nonché la responsabilità di un'altra imputata, ritenuta estranea perché non autrice di atti esecutivi. In sintesi, i ricorrenti deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla valutazione probatoria, sul concorso di persone nel reato e sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che la sentenza impugnata, insieme a quella di primo grado, integrasse una doppia conforme adeguatamente motivata sui ruoli dei singoli imputati, sulle minacce e sulle violenze poste in essere e sulla configurabilità del concorso nella tentata estorsione. Ha escluso che la doglianza potesse risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre considerato correttamente motivata la decisione sul trattamento sanzionatorio, sia quanto alla riduzione per il tentativo sia quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
viene richiamato come norma sulla deducibilità in cassazione della violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
viene richiamato come norma sul vizio di motivazione, ma la Corte ribadisce che non è consentita la rilettura del merito
art. 192 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione della prova; la Corte ritiene la motivazione di merito congrua
art. 62-bis c.p.
richiamato in tema di attenuanti generiche; la Corte conferma che il loro mancato riconoscimento in prevalenza è sorretto da motivazione adeguata
art. 56 c.p.
richiamato per la riduzione di pena conseguente al tentativo; la Corte ritiene adeguata la motivazione sul trattamento sanzionatorio
art. 629 c.p.
norma incriminatrice del tentativo di estorsione contestato
art. 628, comma 3 nn. 1 e 3-bis c.p.
richiamata quale base delle aggravanti contestate
art. 7 l. 203/1991
richiamata quale aggravante speciale contestata
art. 393 c.p.
invocato dalla difesa per la derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte esclude la riqualificazione
artt. 81 cpv. e 112, comma 1, n. 1 c.p.
richiamati nel capo d'imputazione per il concorso e la continuazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti: il controllo della Cassazione riguarda la presenza di una motivazione non apparente, non manifestamente illogica o contraddittoria.
- Quando vi è doppia conforme di merito, la censura è particolarmente debole se non evidenzia specifici vizi di motivazione o di violazione di legge realmente decisivi.
- In tema di tentata estorsione, la derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è consentita se la motivazione di merito accerta minacce, violenze e finalità di profitto incompatibili con la pretesa tutela del diritto.
- Le statuizioni sul concorso di persone nel reato possono fondarsi anche su contributi non esecutivi, purché il giudice di merito spieghi in modo coerente il ruolo causale o morale del singolo partecipe.
- Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti generiche e la quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per arbitrio o motivazione manifestamente illogica.
- La riduzione di pena per il tentativo e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione se la sentenza di merito espone ragioni sufficienti e non meramente apparenti.
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